L’art. 7 , comma 2, del D.Lgs. n. 184/97 dispone che l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni.
Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2011:
- la retribuzione minima settimanale è pari a € 187,34;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazionedell’aliquota aggiuntiva del 1% (art. 3 L. 438/92) è di € 43.042,00;
- il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di € 93.622,00.
Circolare n. 52 del 16-03-2011
Teramo, 18 Marzo 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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