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modifica la disciplina dello stato di disoccupazione, rilevante anche in materia di incentivi;
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abroga – a decorrere dal primo gennaio 2017 – gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
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abroga – a decorrere dal primo gennaio 2013 – il contratto di inserimento, di cui agli articoli 54 e seguenti del d.l.vo 276/2003;
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introduce – a decorrere dal primo gennaio 2013 – un nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori over50 e donne;
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modifica l’articolo 8, co. 9, legge 407/1990, riguardante gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi;
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fissa alcuni principi generali applicabili agli incentivi per le assunzioni, compresi quelli previsti dall’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
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mantiene nella misura vigente (attualmente il 10%) l’aliquota agevolata applicabile a tutti quegli incentivi, la cui specifica disciplina rinvia alla contribuzione dovuta per gli apprendisti; l’articolo 2, co. 37, esclude espressamente dal rinvio la maggiore contribuzione connessa all’Assicurazione Sociale per l’Impiego – AspI, dovuta per gli apprendisti dal primo gennaio 2013;
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prevede che l’Inps raccolga, secondo modalità da esso definite, dalle regioni e dalle province le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi all’assunzione.
Circolare numero 137 del 12-12-2012
Teramo, 17 Dicembre 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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