L’INPS, con circolare n. 99 del 22 luglio 2011, hafornito alcune precisazioni su quanto previsto dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011 che, all’art. 18, comma 11 e ss., ha introdotto disposizioni volte a chiarire la posizione previdenziale dei soggetti iscritti agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. In pratica, l’art. 18, comma 11, impone agli enti previdenziali privati di provvedere, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, all’adeguamento dei propri statuti e regolamenti, nell’ottica dell’obbligatorietà dell’imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di trattamento pensionistico che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali e che risultano percepire un reddito da tale attività. Pertanto i soggetti già pensionati, ove svolgano attività professionale, dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti. Il successivo comma 12, inoltre, con norma di interpretazione autentica, riconosce la loro esclusione dall’ambito di operatività dell’art. 2, co. 26 della l. 335 del 1995 e dal conseguente obbligo contributivo degli stessi alla gestione separata Inps. Si evidenzia, peraltro, che la disposizione contenuta nel comma 12 fa salvi i versamenti già effettuati alla citata gestione, che non costituiranno oggetto di ripetizione e che saranno valorizzati nella posizione individuale. Al contrario, saranno oggetto di restituzione, a seguito di domanda presentata dall’interessato, i contributi che erano stati eventualmente versati con espressa riserva di ripetizione.
Circolare numero 99 del 22-07-2011
Teramo, 27 Luglio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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