L’INPS, con circolare n. 106 del 10 agosto 2012, ha illustrato le novità in materia di appalti scaturenti dalla legge n. 44/2012 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 16/2012. Si rammenta che dal 10 febbraio 2012 la solidarietà committente – appaltatore non scatta più per le sanzioni civili, ma il committente, dal 29 aprile, data di entrata in vigore della legge di conversione, è chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore e con i subappaltatori sia per le retribuzioni che per le contribuzioni, anche per le somme dovute a titolo di interesse moratorio. Il vincolo solidale viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto o del subappalto. La solidarietà scatta per tutti i lavoratori interessati, a prescindere dalla tipologia contrattuale, oltre, ovviamente, per quelli “in nero”. L’INPS ricorda che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, si applica all’appaltatore, nei confronti del subappaltatore, la stessa disciplina dei committenti. C’è da ricordare, tuttavia, che con un emendamento inserito nel c.d. “decreto Sviluppo”, alcune disposizioni contenute nel D.L. n. 16/2012, sono state modificate.
Circolare numero 106 del 10-08-2012
Teramo, 21 Agosto 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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