Quando si procede all’ installazione tende da sole si pensa sempre a un’operazione semplice, che non necessita di alcune autorizzazione. Ma facciamo il punto della situazione per chiarire i diversi aspetti della problematica.
La giurisprudenza, con riguardo alle tende da sole rileva che possono registrarsi tre diverse posizioni:
- secondo un primo orientamento, si tratterebbe di un intervento privo di rilevanza edilizia, che non richiederebbe, in quanto tale, alcun titolo concessorio (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 31 luglio 2006, n. 1890);
- con un’opposta opinione, le tende da sole sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile e risulterebbero destinate a essere utilizzate in modo permanente e non a titolo precario e pertanto necessiterebbero del Permesso di costruire (T.A.R. Basilicata, sez. I, 27 giugno 2008, n. 337);
- infine, con una posizione intermedia, l’ installazione tende da sole rientrerebbe nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.
Nella maggior parte dei casi viene condivisa quest’ultima configurazione della natura giuridica degli interventi in questione come interventi di manutenzione straordinaria, che trova il proprio aggancio normativo nell’art. 3, comma primo, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, poiché le tende da sole, pur alterando lo stato dei luoghi nei quali vengono installate (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio, in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia (T.A.R. Molise, sez I, 4 maggio 2015, n. 181).
Con particolare riferimento all’ installazione tende da sole (che, aggiungiamo per completezza, non scampano al regime delle distanze), la giurisprudenza amministrativa ha infatti rilevato che: hanno carattere pertinenziale e, come tali, non devono essere assistite da permesso di costruire, le opere che hanno finito per sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale con una struttura in legno infissa alla facciata dell’edificio tramite una trave e ancorata alla facciata medesima e, in proiezione anteriore, al muretto antistante l’accesso dell’esercizio. La struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e “pesante” rispetto alla tenda da sole di cui ha preso il posto, è palesemente destinata ad assolvere alla stessa funzione della vecchia tenda, non essendo, per entità e caratteristiche, idonea a integrare la nozione di “porticato” o di “veranda”.
In particolare, la struttura realizzata non costituisce un volume autonomo e aggiuntivo rispetto all’esercizio commerciale cui accede. Per questo motivo, l’opera in questione va qualificata come mera pertinenza rispetto all’edificio, in quanto tale non necessita del previo rilascio di titolo abilitativo edilizio. (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3127).
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Con la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Decreto sblocca Italia”, sono state apportate sostanziali modifiche al Permesso di costruire, di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, e 20 del decreto del...
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