avv. Eugenio Gargiulo
Non è facile essere puniti per oltraggio a pubblico ufficiale; il reato, infatti, scatta solo in presenza di diverse (e non sempre presenti) condizioni:
1) l’offesa dell’onore e della reputazione della vittima;
2) che la vittima sia, ovviamente, un pubblico ufficiale;
3) che l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale avvenga alla presenza di più persone, sia realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico
4) che l’offesa avvenga in un momento, in cui il pubblico ufficiale compia un atto d’ufficio, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.
Se manca anche uno solo di questi presupposti, non c’è più l’oltraggio a pubblico ufficiale. Al massimo, sempre che la frase abbia una portata offensiva, si potrà avere il meno grave reato di ingiuria (quando l’offesa fatta da un privato a un altro privato, avviene “a tu per tu”) o di diffamazione (quando l’offesa invece viene proferita, in assenza della vittima, alla presenza di più persone).
Questi sono gli importanti chiarimenti offerti da una recentissima sentenza della Cassazione. ( in tal senso Cass. sent. n. 15367 del 3.04.2014.)
Reintrodotto nel 2009, con la L. n. 94/2009 (dopo che era stato precedentemente abrogato), il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale è caratterizzato da un’azione consistente nell’offesa dell’onore e della reputazione della vittima. In più sono necessari ulteriori requisiti oggettivi, prima non richiesti. Infatti, è necessario che l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale avvenga alla presenza di più persone, sia realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico, e accada in un momento, in cui il pubblico ufficiale compia un atto d’ufficio (a causa o nell’esercizio delle sue funzioni).
Per esempio: è oltraggio dire “cornuto” al vigile mentre fa una multa e sono presenti altre persone, ma non lo è se, al momento della contravvenzione, è presente solo il multato. Non lo è nemmeno nel momento in cui un poliziotto passeggia in borghese, dopo aver finito il servizio. Non è oltraggio prendere in giro un professore fuori dalla scuola, ma lo è quando ciò avviene durante le lezioni o nei corridoi alla presenza di altri alunni o docenti.
La legge, quindi, non punisce la semplice lesione, in sé, dell’onore e della reputazione del pubblico ufficiale, ma la conoscenza di tale violazione da parte di più persone presenti al momento dell’azione, da compiersi quindi in un luogo pubblico, nello stesso momento in cui avviene il compimento dell’atto dell’ufficio ed a causa o nell’esercizio della funzione pubblica.
In sintesi, è punita sì l’offesa al pubblico ufficiale, ma a condizione che essa venga percepita da più persone proprio nel momento in cui il pubblico ufficiale sta compiendo il proprio dovere d’ufficio.
Foggia, 7 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo