È stato fissato nella misura dell’1% (al netto delle maggiorazioni), per il semestre 1.1.2012-30.6.2012, il saggio di interesse di mora previsto dall’art. 5, co. 1, D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 a favore del creditore in caso di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.
Tale tasso va maggiorato del 7% o, in caso di prodotti deteriorabili, del 9%. Pertanto, per il primo semestre 2012, il tasso complessivo risulta pari, rispettivamente, all’8% e al 10%. Comunicato del Ministero dell’Economia e Finanze
