ISEE sbagliato: si può rifare? Dove e con quali termini?

Da Raffa269

Il primo giorno di gennaio del 2015 è entrato in vigore il nuovo ISEE (acronimo di Indicatore Situazione Economica Equivalente), ovvero il documento che consente alle amministrazioni di valutare lo stato economico di quei cittadini che chiedono la corresponsione di prestazioni sociali agevolate.
Come si può facilmente comprendere, si tratta di un documento connotato da estrema importanza, il quale dovrebbe essere di conseguenza spingere il cittadino interessato a compilarlo con la massima attenzione.

L'ISEE errato può essere rifatto in modo da eliminare gli eventuali difetti?

Inoltre, in caso di risposta positiva, come è possibile operare le rettifiche sulla DSU che è già stata inviata e, di conseguenza, convalidata dall'INPS? Altra questione che fa sorgere importanti quesiti è quella relativa alle sanzioni: quando scatta la multa che dovrebbe colpire tutti coloro che hanno dichiarato dati inesatti e, perciò, non corrispondenti al vero?
Partiamo quindi proprio dall'ISEE, che dopo la riforma operata prevede nuove modalità di calcolo relative al reddito e alla composizione del nucleo familiare. Un mutamento sfociato nella proposizione di nuovi moduli per la richiesta dell'attestazione e nel mutamento dell'iter collegato al rilascio di tutte le certificazioni che si rendano necessarie in questa fase.

In base alla nuova normativa, tutti coloro che siano interessati a richiedere il certificato devono ora rivolgersi al Comune, ai patronati sindacali o ai CAF dislocati lungo tutto il territorio peninsulare, all'Ente che eroga la prestazione oppure all'INPS nel caso in cui si disponga del Pin dispositivo. Una volta che siano stati compilati i modelli relativi alla prestazione desiderata, non resterà che attendere la maturazione dei necessari tempi tecnici per il rilascio dell'ISEE.

I passaggi tecnici prevedono in particolare un arco di quattro giorni lavorativi per tutti i soggetti i quali abbiano acquisito la dichiarazione sostitutiva unica e provveduto a spedire la documentazione tramite la via telematica utilizzando il sistema ISEE messo a disposizione dall'INPS.
Una volta espletato questo primo passaggio, entro e non oltre il quarto giorno lavorativo seguito al ricevimento delle informazioni oggetto di autodichiarazione e all'inoltro della richiesta da parte dell'INPS, il sistema ISEE provvede a sua volta all'acquisizione dei dati presenti nell'anagrafe tributaria. Sarà poi l'INPS, entro il secondo giorno lavorativo seguente all'acquisizione dei dati dell'Agenzia delle Entrate, sulla base delle informazioni oggetto di autodichiarazione da parte del cittadino e della mole di informazioni disponibili all'Amministrazione Finanziaria, a procedere al calcolo dell'ISEE. Espletato questo complesso iter, ancora l'INPS provvederà inoltre a rendere disponibile l'ISEE, mentre il suo rilascio dovrebbe aver luogo in un arco temporale compreso in dieci giorni lavorativi.

Naturalmente tutto questo al netto di eventuali errori, che possono sempre essere commessi nella compilazione di modelli riservati alle amministrazioni e che spesso sono soltanto il frutto di una mancata comprensione. In questi casi si parla di ISEE errato, ovvero di quella attestazione tale da essere inficiata da errori, solitamente in quella parte di informazioni che sono oggetto di autodichiarazione da parte del cittadino, oppure, anche se è il caso meno frequente, in quella che fa relazione ai dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che a sua volta li fornisce attingendo dai propri archivi

Una mole di informazioni che sono chiamate a ricostruire il reale stato finanziario del richiedente e le quali sono desunte ad esempio dalle operazioni relative all'acquisizione, alla vendita o la donazione di immobili, comprese le variazioni catastali, dalle dichiarazioni dei redditi presentate in precedenza (ove sussistano le basi reddituali per poterlo fare), dalle agevolazioni magari chieste in precedenza e riconosciute. In questo vasto pacchetto di informazioni non vanno poi dimenticate quelle messe a disposizione proprio dall'INPS, ad esempio l'erogazione di trattamenti previdenziali o assistenziali, oppure la corresponsione di indennità come quella relativa all'accompagnamento, di assegni familiari, per la maternità o collegate alla nascita del terzo figlio.
In questa fase, può quindi accadere che le dichiarazioni fatte in regime di autocertificazione dal cittadino possano essere errate, magari riportando il reddito cumulato nel 2014 invece di quello dell'anno prima, che è in effetti quello richiesto per il rilascio dell'ISEE. Una volta appurato l'errore, al dichiarante non resta che operare l'immediata richiesta di poter apportare la rettifica del dato sbagliato.

La compilazione del modello integrativo ISEE

Una operazione che può essere portata a termine abbastanza facilmente, entro dieci giorni dalla ricezione dell'attestazione da parte dell'INPS, usando il modello integrativo, in cui deve essere opportunamente compilata la sezione II presente all'interno del quadro FC8, indicando il valore di reddito reale.

Chi non si sente sicuro, può invece adottare una strada leggermente più tortuosa, ma in grado di assicurare una maggiore tranquillità psicologica, rivolgendosi in via preliminare proprio all'intermediario il quale ha provveduto al rilascio dell'ISEE, in modo da verificare insieme a lui quale sia la parte sbagliata, ovvero se il problema sorga dai dati autodichiarati o dalle informazioni desunte dall'Agenzia delle Entrate.

Una volta che il problema sia stato individuato, spetta proprio all'intermediario il compito di provvedere alla compilazione del modulo integrativo ISEE FC.3, con l'inserimento delle inesattezze rilevate all'interno del quadro FC8 relativo a redditi, trattamenti e spese, ancora una volta sotto forma di autodichiarazione.

Terminata la compilazione del modello integrativo, sarà ancora l'intermediario prescelto a rilasciare da parte sua l'attestazione corretta, nella quale saranno debitamente riportate anche le informazioni oggetto di autodichiarazione o che siano state acquisite dall'INPS o dall'Agenzia delle Entrate e per le quali era stato riscontrato il difetto.

L'eventuale convalida del modello integrativo e della nuova dichiarazione sostitutiva unica recante le informazioni corrette, presuppone in pratica gli stessi tempi relativi alla prima richiesta, rinchiusi nell'ambito di dieci giornate lavorative. Va anche puntualizzato come il permanere di una discrepanza tra autodichiarazioni e dati in possesso a INPS o Agenzia delle Entrate porterà alla formazione di un'ISEE in cui saranno presenti tutti i dati dell'una e dell'altra parte, senza che ne venga inficiata la validità ai fini dell'erogazione della prestazione richiesta. L'ente che la eroga, ha comunque la possibilità di disporre a sua volta una integrazione documentale in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni rilasciate nel modulo integrativo. I nominativi dei contribuenti per i quali siano state rilevate anomalie saranno poi inoltrati all'autorità fiscale, cui spetta il compito di accertare che non siano presenti irregolarità.

Per chi si appresti a rettificare i dati autodichiarati, va peraltro messo in rilievo come questo processo sia oggetto di puntuale controllo da parte dell'autorità fiscale e, in caso di dichiarazioni non rispondenti alla realtà, di sanzioni amministrative. Il cittadino che ha operato l'errore, infatti, una volta convocato si vedrà somministrare una sanzione che può variare sulla base di alcune variabili. Nel caso in cui siano state indebitamente ottenute somme inferiori a 3.999,96 euro, la sanzione può andare da 5.164 euro, il minimo, sino ad un massimo attestato a quota 25.822 euro. L'entità della multa è in pratica derivante dal calcolo sulla differenza tra la somma che il cittadino era tenuto a versare e quanto effettivamente corrisposto, dato infine triplicato.
In pratica, ove siano stati versati 700 euro in meno del dovuto, la multa ammonterà a 2100 euro.

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