La legge n. 104 del 5 febbraio 1992 tutela "l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Modificata dalla legge 53 (8 marzo 2000), dal decreto legislativo 151 (26 marzo 2001) e dalla legge 183 (4 novembre 2010).
A chi spetta: lavoratori e parenti. La legge si applica innanzitutto ai lavoratori disabili, con rapporto di lavoro pubblico o privato, in situazione di gravità, anche stranieri e apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Indispensabile è il riconoscimento di handicap grave che costituisce il requisito irrinunciabile per usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 104/92 tra cui i permessi per il lavoratore disabile. La normativa si applica anche ai lavoratori che assistono un parente disabile, entro il secondo grado. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità soltanto in casi specifici. Presupposto oggettivo per la concessione dei permessi è che la persona in situazione di disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno.
Quali benefici comporta. La modalità di fruizione dei permessi si differenzia a seconda che sia il lavoratore disabile o il familiare a richiederli. Il lavoratore disabile può usufruire alternativamente dei permessi di tre giorni mensili o di permessi orari giornalieri nella seguente misura: due ore al giorno per un orario giornaliero di sei ore; un'ora al giorno per un orario giornaliero inferiore alle sei ore. I parenti possono invece usufruire dei permessi di tre giorni mensili. I genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave possono fruire alternativamente: del prolungamento del congedo parentale retribuito fino al terzo anno di vita del bambino, ad avvenuta fruizione del congedo di maternità e del congedo parentale ordinario; di due ore di permesso giornaliero; di tre giorni interi di permesso al mese. I giorni di permessi non utilizzati non possono essere cumulati con quelli del mese successivo.
Certificazione. Il riconoscimento di invalidità civile non è utile ai fini della fruizione dei permessi lavorativi. Indispensabile è il riconoscimento di handicap grave, che richiese un accertamento diverso da quello dell'invalidità civile, anche se possono essere richiesti contemporaneamente presso gli uffici competenti dell'Azienda sanitaria locale di residenza.
Come si richiede. Il lavoratore che intende richiedere i permessi retribuiti deve presentare alla Sede Inps di competenza domanda in 2 copie. La domanda può essere presentata anche tramite PEC
Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di gravità dell'handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 rilasciata dalla Commissione ASL (art. 4 della Legge 104/92). I lavoratori beneficiari sono tenuti a comunicare al dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e, se possibile con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.
Il governo con questo ennesimo provvedimento risparmierà circa 6,5 miliardi di euro alle spalle del welfare che viene così collegato alla crescita economica, alla stregua di un prodotto da bancarella, dimenticando inoltre che l’evasione fiscale all’anno è di 180 miliardi di euro. In pratica si preferisce colpire il disabile e non il grande evasore che viene attaccato dal fisco in Italia solo nel 2% dei casi. Un paese che scivola in tale bassezza ha praticamente demolito in un attimo conquiste annali che avevano portato l’Italia tra i paesi più evoluti d’Europa.
Di Maurizio Cirignotta
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