IVA agevolata al 4% in edilizia: breve guida per usufruirne

Creato il 18 dicembre 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Quando è riconosciuta la possibilità di usufruire dell’IVA agevolata al 4%? Per rispondere a questa domanda abbiamo consultato il comodo ed utile e-book di Ediltecnico intitolato Iva in edilizia: come applicarla, un agile mezzo che consente al cittadino di orientarsi in mezzo ad acquisti, manutenzioni e ristrutturazioni, anche a seguito delle recenti modifiche apportate dal Decreto “Semplificazioni fiscali”.

All’interno dell’e-book si scopre che la discriminante che caratterizza l’IVA agevolata al 4% per l’acquisto della prima casa non di lusso è infatti ora legata esclusivamente alla categoria catastale dell’immobile e non più, come in passato, connessa alle dimensioni e alle caratteristiche delle finiture.

Per una rapida disamina dei requisiti soggettivi da possedere per usufruire della agevolazione leggi l’articolo IVA agevolata al 4% per la prima casa, ecco i requisiti soggettivi.

In base alle norme vigenti, l’IVA agevolata ridotta al 4% è riconosciuta esclusivamente in riferimento alla costruzione di immobili per uso abitativo non di lusso, destinati a costituire la prima casa.

L’IVA agevolata al 4% si applica pertanto:
- alla cessione di immobili non di lusso costruiti o in corso di realizzazione da impresa, quando l’acquirente possiede i requisiti per ottenere le agevolazioni prima casa;
- alle costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti, cedute da imprese costruttrici;
- alla prestazione di servizi relativi ai contratti di appalto per la costruzione della prima casa;
- alla cessione di beni destinati alla realizzazione degli immobili con le caratteristiche previste dall’art. 13 della legge Tupini destinati a prima casa. In breve sintesi va ricordato che la legge Tupini (legge 2 luglio 1949 n. 408 “Disposizioni per l’incremento delle costruzioni edilizie”) all’art. 13 detta le regole per la costruzioni di immobili non di lusso che abbiano almeno il 50% della superficie totale fuori terra adibita ad abitazioni e non più del 25% destinato a superficie commerciale.

In ultima istanza va detto che ai fini dell’IVA ridotta a far premio è sempre il concetto di nuova costruzione, che riguarda sia i servizi che i beni collegati a questi lavori. Ciò fa sì che l’aliquota agevolata al 4% sia applicabile anche agli interventi di ampliamento della prima casa, a patto che il proprietario abbia ancora le caratteristiche soggettive per poter usufruire del beneficio e che la nuova costruzione non comporti la trasformazione dell’immobile in immobile di lusso.

Iva in edilizia: come applicarla


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