Torniamo ad occuparci di IVA agevolata in edilizia, un nostro cavallo di battaglia protagonista della visitatissima Pagina speciale dedicata sul sito. Riprendiamo l’argomento in occasione dell’uscita dell’edizione 2014 del volume L’IVA in edilizia 2014 realizzata da Giorgio Confente e ormai giunto alla decima edizione.
In questo post proviamo a spiegare la differenza tra lavori edilizi, così come definiti dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), e categorie edilizie ai fini IVA.
Secondo il Testo Unico dell’Edilizia sono 5 le categorie in cui si dividono i lavori edili:
1. lavori di manutenzione ordinaria, definiti all’art. 3, lett. a) del DPR 380/2001;
2. lavori di manutenzione straordinaria, definiti all’art. 3, lett. b) del DPR 380/2001;
3. lavori di recupero e restauro conservativo, definiti all’art. 3, lett. c) del DPR 380/2001;
4. lavori di ristrutturazione edilizia, definiti all’art. 3, lett. d) del DPR 380/2001;
5. lavori di ristrutturazione urbanistica, definiti all’art. 3, lett. e) del DPR 380/2001;
Il Testo Unico dell’Edilizia fornisce delle definizioni che, in quanto tali, non riescono ad abbracciare la totalità dei lavori edilizi. Per definire con maggiore chiarezza quale lavoro può essere considerata una ristrutturazione edilizia rispetto, ad esempio, a un intervento di manutenzione straordinaria è utile fare riferimento a uno specifico documento di prassi che, ancorché datato, rappresenta ancora lo stato dell’arte.
Stiamo parlando della circolare del Ministero delle finanze 24 febbraio 1998, n. 57 che può essere consultata direttamente a questo link.
Una seconda classificazione dei lavori edili opera una distinzione in due grandi categorie: i piccoli interventi edilizi e i grandi interventi edilizi che è rilevante ai fini dell’individuazione della corretta aliquota dell’IVA agevolata in edilizia (aliquota del 10%).
Possiamo distinguere per piccoli interventi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria per cui si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%, se realizzati su immobili strumentali (diversi dagli edifici a destinazione abitativa).
Per grandi interventi, invece, intendiamo i lavori di recupero e restauro conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica per i quali, a prescindere che siano effettuati su immobili abitativi o strumentali, si applica l’aliquota IVA agevolata in edilizia del 10%.
Con la legge 488/1999 è decaduta la distinzione tra piccoli e grandi lavori, La conseguenza di ciò è che oggi si applica l’IVA agevolata in edilizia (aliquota 10%) per tutti i lavori edilizi (dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione edilizia) se realizzati su fabbricati “a prevalente destinazione abitativa privata”. Rimane invece la rilevanza tra piccoli e grandi interventi per gli immobili strumentali, i cui lavori scontano l’aliquota intera del 22%, se sono piccoli, e quella ridotta al 10% se sono grandi.