Ivie: la tassazione sugli immobili all’estero. Arrivano dall' agenzie delle entrate precisi chiarimenti

Da Maurizio Picinali @blogagenzie

Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5/06/2012 è stata data attuazione alle disposizioni della manovra salva Italia, il DL 201/11 convertito in Legge n. 214/11 in tema di imposta sulle attività finanziarie scudate e di imposta sul valore degli immobili situati all’estero. Soffermando la nostra attenzione su quest’ultima, si ricorda che la manovra salva Italia ha istituito dal periodo di imposta 2011, un’imposta sul valore degli immobili, sia terreni che fabbricati, detenuti all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Soggetti a tale imposta risultano anche gli immobili oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura di regolarizzazione, nonchè del c.d. rimpatrio giuridico. Nel provvedimento in oggetto si chiarisce che l’imposta nella misura dello 0,76% del valore dell’immobile, è dovuta per gli immobili detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e in proporzione alla quota di titolarità dei predetti diritti, rapportata ai mesi dell’anno nei quali si è prottratta. In tal caso il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno 15 gg è calcolato per intero. L’imposta allo 0,76% non è dovuta quando l’importo dell’imposta così calcolata non superi complessivamente le 200 euro.
Base imponibile imposta immobili all’estero
Il valore della base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti. In mancanza di questo si utilizza il valore di mercato rilevabile al termine di ogni anno solare nel luogo in cui situato l’immobile. Si precisa inoltre che se l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, si deve tener conto del valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione. Per gli immobili che vengono acquisiti per successione o donazione, il valore intal caso è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato, o, in mancanza, si tiene conto del costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di documentazione, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Per gli immobili che si trovano in Paesi appaertenti all’UE o in Paesi aderenti allo SEE, il c.d. Spazio economico europeo che garantiscono un aedeguato scambio di informazioni, il valore di riferimento per individuare la base imponibile, è quello catastale, così come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per determinare imposte reddituali o patrimoniali. Tale criterio trova applicazione anche quando gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.
Immobili all’estero di soggetti che lavoro oltreconfine con residenza fiscale in Italia
Nella manovra salva Italia, si precisa al comma 15 bis dell’articolo 19 del DL 2012/11 convertito in legge n. 214/11 che per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, e per le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la residenza fiscale in Italia è determinata non in base ai cirteri ordinari indicati nel Tuir, bensì in base ad accordi internazionali ratificati. In tal caso, l’imposta sugli immobili detenuti all’estero si applica nella misura ridotta dello 0,4% per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L’aliquota ridotta in tal caso permane fino che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al suo rientro in Italia. A decorrere dal periodo di imposta in cui però tale lavoratore acquisirà la residenza in Italia, tornerà ad applicarsi l’aliquota nella misura piena dello 0,76%. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di 200 euro rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta, proprozionalemente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, a ciascuno dei soggetti passivi la cui residenza fiscale in Italia, sia determinata sulla base degli accordi internazionali ratificati e non sulla base dei criteri ordinari del Tuir. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, a patto che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione non deve però sforare l’importo massimo di 400 euro.
Calcolo e versamento imposta immobili all’estero
Per ciò che riguarda le modalità di calcolo e di versamento dell’imposta in questione, nel provvedimento delle Entrate di eiri, si precisa che da questa imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui si trova l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’UE o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di inofrmazioni, dall’imposta dovuta in Italia viene detratta in via prioritaria l’imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nel Paese in cui si trova l’immobile. Se inoltre vi è un’eccedenza di imposta reddituale estera che grava sugli immobili e questa eccedenza non viene usata ai sensi dell’articolo 165 del Tuir, in riferimento al credito di imposta per i redditi prodotti all’estero, dall’imposta dovuta si detrae in Italia, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito di imposta derivante da questa eccedenza.
Quadro RW Sezione XVI
Il valore degli immobili situati all’estero deve essere dichiarato inoltre compilando la sezione XVI del Quadro RM dell’Unico Persone fisiche, indicando il controvalore n euro degli importi in valuta. Inoltre il contrbuente interessato deve versare l’imposta entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi che derivano dalle denunce dei redditi relative al periodo di imposta di riferiento, a decorrere dal 2011 e non sono dovuti acconti. Nel provvedimento si precisa anche che è possibile rateizzare l’imposta.tratto da investire oggi.it del 6 giugno 2012