Gli attentati dell’11 settembre sono stati l’occasione per dare un’accelerazione fuori dal comune alla trasformazione dei codici penali e di procedura penale. Questo cambiamento era in corso già da svariati anni. Nei mesi e in qualche caso addirittura nei giorni successivi agli attentati, i governi hanno adottato provvedimenti che hanno fortemente limitato le libertà pubbliche e private. Si resta impressionati dalla rapidità con la quale sono state approvate le varie leggi e lo si capisce se si tiene conto del fatto che la maggior parte di queste modifiche era stata realizzata o prevista ben prima degli attentati stessi.
I provvedimenti presi in quella occasione portano a compimento la trasformazione del diritto penale e gli conferiscono una legittimità. Ciò che era stato approntato senza pubblicità alcuna, all’improvviso è stato reso di dominio pubblico e oltretutto in retrospettiva è risultato legittimato. Ciò non significa che i processi decisionali siano diventati trasparenti. Al contrario: tutte le leggi sono state approvate senza un dibattito concreto, né nella società né in Parlamento. L’assenza di un confronto sul contenuto delle leggi ha lasciato spazio quindi a un ragionamento paradossale: si tratta di misure legittimate dall’urgenza contingente, ma che devono essere contestualizzate in una guerra al terrorismo sul lungo periodo.
La “lotta al terrorismo” non è soltanto uno strumento di dominazione, ma anche una modalità di esercizio dell’egemonia. Essa inaugura un iter di consenso, di accettazione da parte della popolazione della rimessa in causa delle sue libertà. Questa esigenza di riconoscimento spiega per quale motivo queste misure diverse assumano la forma del diritto.
Se per tradizione la guerra è un segno di sovranità, altrettanto accade per la guerra al terrorismo; tuttavia, qui si tratta non soltanto di un gesto di sovranità esteriore, ma anche interiore, di amministrazione delle popolazioni. Essa è dunque a uno stesso tempo azione ostile e operazione di polizia, azione contro “gli stati canaglia” e possibilità di criminalizzare i movimenti sociali. I testi di legge, così come sono stati redatti, consentono in effetti di perseguire qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell’influenzare la politica governativa o nell’esercitare pressioni su un’organizzazione internazionale.
Le leggi antiterrorismo offrono all’esecutivo la possibilità di far piazza pulita di qualsiasi forma di opposizione e di respingere ogni differenziazione, persino quella che distingue l’azione dalla sua semplice probabilità. La legge non è più codificazione, tacca d’arresto a fronte di ciò che è arbitrario. Al contrario: essa introduce nel diritto il fatto che non esistono più limiti all’esercizio del potere.
In tutti i paesi europei, i diritti della difesa sono fiaccati. Negli Stati Uniti sono stati del tutto soppressi per gli stranieri che l’esecutivo designa “terroristi”. Sulle due sponde dell’Atlantico, i cittadini sono sottoposti a misure di vigilanza e controllo che, in altri tempi, erano riservati al controspionaggio. I civili possono essere sottoposti a provvedimenti di privazione della loro libertà più rigidi di quelli applicati ai prigionieri di guerra.
La lotta al terrorismo di fatto abolisce la distinzione tra nemico e criminale. Fonde diritto di guerra e diritto penale. Le popolazioni possono apparire nemiche agli occhi dei loro stessi governanti. Questa situazione è stata già registrata e legittimata dal diritto penale statunitense. Il Military Commissions Act del 2006 introduce nella legge il concetto di “nemico combattente irregolare”, diventato nel 2009 “nemico belligerante non protetto”. Il potere esecutivo statunitense può designare come “nemico” qualsiasi cittadino originario di un paese con il quale non è in guerra, e perfino i suoi stessi cittadini. L’Amministrazione non è tenuta a motivare le proprie decisioni, né a portare la benché minima documentazione tangibile.
La metamorfosi giuridica e politica è profonda, in quanto essa ribalta le relazioni instaurate tra le popolazioni e il loro governo, il rapporto tra l’istituzione e chi ne è governato. In pratica, non sono più le popolazioni a istituire il potere, ma è quest’ultimo che determina, tra i suoi cittadini originari di altri paesi, chi è un cittadino e chi è un nemico, chi deve essere escluso dalla società. La trasformazione è tale che ne è colpito l’ordine simbolico stesso della società.
Una persona è terrorista in quanto è definita tale. Questi testi di legge instaurano quindi un’identità precisa tra la definizione e la cosa. Ci collocano al di fuori della lingua, fuori dal suo potere discriminante, e consacrano il regno dell’immagine. Ci chiudono nella psicosi. Sostituire l’immagine alla parola ci riporta a uno stadio arcaico di unione con la figura della madre, in quello caso quella dello Stato che protegge e tutela. Al momento la madre simbolica, in opposizione alle forme paterne di potere, non ci invita più alla sottomissione, ma al consenso. Si tratta di una struttura sociale nella quale gli individui sono immersi nella paura e si affidano allo stato. Accettano che le loro libertà siano cancellate e rinunciano al diritto di disporre di sé stessi in cambio di una protezione che di fatto li annienta. In quanto fusione materna con il potere, la lotta al terrorismo si svuota di ogni conflittualità. L’immagine maternizzante del potere determina un rifiuto della politica. Respinge i conflitti e la differenza. Si rivolge con amore a monadi omogeneizzate, con le quali instaura una relazione intima virtuale.
La posta in gioco della lotta al terrorismo è prendere il posto del sacro, fondare una nuova realtà che occupi il luogo del simbolico. Come nella fenomenologia di Husserl, l’immagine dell’11 settembre ci chiede di interrompere ogni conoscenza collegata alla percezione dei fatti. Le leggi della fisica devono essere messe in disparte, tra parentesi. Ogni domanda, ogni riferimento agli oggetti, origina dalla teoria del grande complotto, in quanto la loro materialità si contrappone a ciò che è dato vedere. Fa da schermo al potere, alla sua capacità di dare un senso senza aver bisogno di analizzare le cose. L’icona dell’11 settembre fa vedere direttamente l’invisibile. Al pari dello sguardo della Gorgone, ci possiede, ci acceca, perché noi guardiamo senza vedere. La realtà ci è imposta senza la mediazione della ragione, senza l’interposizione dello scudo di Perseo, di questo schermo che permette di vedere pur restando protetti dalla vampata dello sguardo.
Qui, ogni cosa è produzione di immagine. I diversi concetti, che specificano l’azione e l’organizzazione terroristica, si presentano come costruzioni astratte. Non hanno come obiettivo quello di affrontare una forma di criminalità particolare. I codici penali contenevano già tutto quello che è necessario per far fronte alla oggettività concreta dei delitti. Queste immagini svolgono un’altra funzione: ci guardano. Ci intimano di tacere. Di non pronunciare parola. Di non creare alcun distacco rispetto al potere materno. Come lo sguardo di Medusa, ci trasformano in statue di pietra.
(Traduzione di Anna Bissanti)
Jean-Claude Paye, è sociologo. Nell’ottobre 2011 esce il suo ultimo libro, “De Guantanamo à Tarnac: L’emprise de l’image”, (Editions Yves Michel).
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