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L’aggressione verbale di un giornalista in occasione di una conferenza stampa di una società di calcio compete agli Organi della Giustizia Sportiva.

Creato il 08 marzo 2013 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico – Legale)

 

Con Comunicato Ufficiale n. 179 è stato pubblicato il 13 febbraio scorso il testo della decisione della Corte di Giustizia Federale (CGF) in merito al ricorso presentato dalla SS Lazio Spa contro la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (CDN), pubblicata il 28 novembre 2012, con la quale il Dott. Claudio Lotito, Presidente del Consiglio di Gestione della Società, era stato condannato a una ammenda di quindicimila euro, nonché la stessa Società era stata condannata, per responsabilità diretta per la condotta ascritta al suddetto Presidente, all’ammenda di quindicimila euro.

 

Le sanzioni di cui sopra erano state inflitte per violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), essendo stata ritenuta l’aggressione verbale del giornalista Alberto Abbate, del quotidiano “La Repubblica”, effettuata dal Dott. Lotito, al termine di una conferenza stampa tenutasi presso il centro sportivo della Lazio, un comportamento in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità previsti dal citato art. 1.

 

L’aggressione verbale si sarebbe sostanziata in frasi offensive e ingiuriose rivolte al giornalista e nell’allontanamento di quest’ultimo dal centro sportivo ove si svolgeva la conferenza stampa.

 

La CGF, a seguito del ricorso presentato contro la decisione della CDN, pur riducendo le sanzioni irrogate al Dott. Lotito e alla Lazio , rispettivamente, all’ammonizione con diffida e all’ammenda di mille euro, ritenute più proporzionate e congrue rispetto alla natura della condotta tenuta dallo stesso Dott. Lotito, ha, tuttavia, confermato il principio, sancito, in primo grado, dalla CDN, secondo il quale un’aggressione verbale ad un giornalista in occasione di una conferenza stampa tenuta all’interno del centro sportivo della Società deve considerarsi avvenuta nell’ambito di un evento ancora pubblico, con la conseguenza che non può escludersi l’attinenza di tale evento all’attività della società sportiva dal deferito medesimo rappresentata”.

 

Quanto sopra contrariamente alla tesi sostenuta dalla Società, che ribadiva essere i fatti contestati accaduti nell’ambito della sfera privata societaria e del suo Presidente, quindi, nulla avendo a che fare con l’attività sportiva della Società medesima e con l’ordinamento federale.

 

La decisione della CGF, a prescindere dalla tenuità delle sanzioni comminate, tenuità su cui ha evidentemente influito la circostanza, tenuta presente dalla Corte, che la questione era stata oggetto di composizione in tutte le altre sedi competenti diverse da quella sportiva, si segnala per la novità e l’importanza del principio stabilito.

 

Principio per il quale domande poste da un giornalista in ordine al bilancio di una società di calcio, nell’ambito di una conferenza stampa della società stessa svoltasi presso un impianto o una sede societari,  hanno attinenza all’attività della stessa società e non alla sfera privata di quest’ultima e di chi la rappresenta.

               

     Avv. Massimo Rossetti


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