L'automobilista che attraversa due incroci consecutivi con semaforo rosso commette due distinte infrazioni

Da Avvdanielaconte

Semaforo rosso

L'automobilista che attraversa due incroci consecutivi con il semaforo rosso commette una doppia infrazione. Di conseguenza, non si applica il regime di favore della continuazione, che comporta uno "sconto" sulla sanzione amministrativa comminata.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, 2^ Sez. civile, con la sentenza n. 20222 del 3 ottobre 2011.
Un automobilista attraversava due incroci consecutivi posti sulla medesima strada nonostante la presenza di semafori indicanti luce rossa
Nel verbale sono state contestate la violazione dell'art. 46, comma 11 - a norma del quale "Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto, in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, nè l'attraversamento pedonale, nè oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni" - e dell'art. 146, comma 3 del Codice della Strada - il quale stabilisce che "Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 613".
Ricevuto il verbale di contestazione della Guardia di Finanza con l'applicazione di due distinte sanzioni amministrative, presentava ricorso al Giudice di Pace, che riteneva operante nel caso insoecie la continuazione di cui all'art. 81 cod. pen. e riduceva la sanzione al minimo edittale, aumentata della somma di 20 Euro per la continuazione.
La Prefettura - parte nel giudizio di primo grado - ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 8 L. n. 689/81.
La Suprema Corte osserva che l'art. 8 L. 689/81 cit. prevede il c.d. "cumulo giuridico" di sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale di violazioni - ovvero una pluralità di violazioni della medesima norma compiute con una sola azione o omissione - e non in quella di concorso materiale di violazioni - ovvero una pluralità di violazioni della medesima norma compiute con più azioni o omissioni -, come è avvenuto nel caso inspecie. 
Questo principio è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione
Nel caso specifico non può neanche ritenersi operante l'art. 81 cod. pen. - secondo cui "E’ punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu’ grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piu’ violazioni della medesima disposizione di legge" - perchè l'art. 8 L. 689/81 cit. prevede l'operatività soltanto nell'ipotesi di violazione di norme in materia di previdenza e assistenza; in più, "la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di interpretazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano "tout court" estese alla materia degli illeciti amministrativi" (sul punto si sono espresse, ex multis, Cass. 12974/08 e 12844/08). 
Sulla scorta di queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Prefettura e cassato la decisione del Giudice di Pace con rinvio, affinchè quets'ultimo provveda a rideterminare la misura della sanzione amministrativa e a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 4 ottobre 2011   Avv. Daniela Conte
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