L’emendamento sul finanziamento degli stadi “mette nei guai” i presidenti della Serie A: cosa si inventeranno?

Creato il 22 dicembre 2013 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

La Commissione Bilancio della Camera ha approvato in via definitiva l'emendamento alla Legge di Stabilità che riguarda l'impiantistica sportiva. Pur rimanendo perplessi in merito alla "necessità" di anticipare i tempi del normale processo legislativo (lo scorso mese di settembre è iniziato ufficialmente l'iter in Parlamento per la discussione della Proposta di Legge AC 1617) possiamo però dire che il testo passato in Commissione stabilisce, nei fatti, una serie di regole condivisibili.

La controprova? I presidenti della Serie A sono tutti insoddisfatti!

Su Tifoso Bilanciato abbiamo affrontato spesso l'argomento degli stadi, rilevando come – purtroppo – l'approccio tipico dei nostri presidenti è sempre stato quello di "pretendere" che un investimento privato, che va esclusivamente a beneficio di una squadra, venisse assimilato ad un'opera di pubblica utilità per poter così accedere alle agevolazioni previste per questa categoria di interventi.

Nascondendosi dietro la "scusa" dell'accelerazione dei tempi burocratici (problema indubbiamente esistente), tutti premevano per ottenere in realtà ben altri benefici, ovvero le cosiddette "compensazioni".

Il concetto delle compensazioni nasce come incentivo economico per consentire che il promotore di un progetto di "pubblica utilità" (cioè che nasce con un obiettivo intrinseco non necessariamente di lucro perché prioritariamente rivolto ad intercettare e soddisfare esigenze della collettività) possa trovare una compensazione economica dell'investimento in iniziative collaterali, che rendano il progetto economicamente sostenibile.

Facciamo un esempio concreto: tu costruisci un parcheggio e io Comune ti "obbligo" a tenere i prezzi orari calmierati perché voglio incentivarlo come area di interscambio con i mezzi pubblici. Siccome questo rischia di rendere il progetto antieconomico (e, quindi, di far allontanare possibili investitori privati) in cambio intervengo sul Piano Urbanistico Comunale, ad esempio modificando la destinazione d'uso di alcuni terreni che possiedi  in modo che tu possa realizzare su quelle aree appartamenti e/o uffici. Questo ti consentirà di trovare, dal guadagno che farai su questa seconda operazione, una compensazione con la perdita del progetto di pubblica utilità.

La realtà dei fatti è che, se da un lato i Presidenti invocano lo stadio di proprietà come strumento importante per consentire un salto di qualità delle squadre garantendo un incremento e diversificazione dei ricavi (vero), dall'altro non sono disposti ad investire realmente sugli impianti: secondo la loro posizione è "dovuto" che lo Stato conceda loro la possibilità di effettuare investimenti collaterali (di edilizia residenziale o commerciale) dai quali poter trarre ricavi tali da sostenere l'investimento sull'impianto.

Posizione magari anche comprensibile. Ma che diventa non accettabile quando posta come "pre-condizione" oppure come "atto dovuto". Perché allora la risposta è semplice: "Caro presidente che ogni anno guidi una società che muove svariate decine di milioni di fatturato ed effettua acquisti di calciatori per altrettanti milioni, fai come facevano i nostri nonni: se hai i soldi per farti l'impianto, lo fai; altrimenti mettili da parte mediante le dovute economie e ti paghi il tuo bel mutuo annuale". Non parliamo di dover tirare fuori 100 milioni tutti insieme, ma di predisporre un progetto ed attivare un normale finanziamento bancario, che può costare dai 6 ai 10 milioni di euro all'anno.

Bene. Adesso possiamo dire che "il re è nudo". Perché i criteri stabiliti da questo emendamento sono pochi, ma chiari:

  • viene aumentata la dotazione del Fondo di Garanzia istituto presso l'Istituto per il Credito Sportivo, fondo che serve a facilitare l'accesso ai mutui bancari e consente i contributi in conto interessi già previsti dalla vigente normativa;
  • viene predisposto un iter burocratico accelerato per i progetti di investimento sugli impianti sportivi, che consente al club di ottenere una risposta da parte del Comune sul progetto preliminare entro un massimo di 90 giorni dalla data di presentazione. Superata questa fase, può essere presentato il progetto definitivo che deve ottenere una risposta formale entro 120/180 giorni.
  • per facilitare l'equilibrio economico e finanziario del progetto è consentito prevedere che l'investimento contenga anche una parte di natura commerciale (è invece  esclusa quella residenziale) a condizione che si tratti di una quota funzionale al progetto e realizzata in prossimità dell'impianto. Altrimenti detto: il progetto sportivo non può essere il grimaldello per ottenere benefici non dovuto su un investimento immobiliare puro;
  • i progetti che riguardano interventi su aree di proprietà pubblica o su impianti esistenti attivano le procedure del project financing. Questo significa che, nonostante debba essere indetta una gara pubblica, il soggetto promotore ha un diritto di prelazione rispetto a possibili vincitori che presentino offerte migliori, premiando così l'iniziativa portata avanti
  • la priorità viene data (ma non è un concetto esclusivo) al recupero di impianti esistenti o realizzazione di impianti su aree edificate.

Di seguito il testo completo dell'emendamento approvato:

Comma 192

Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento.

Comma 192-bis

Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 192, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:

a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al Comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato da un piano economico-finanziario e dall'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione in termini sociali, occupazionali ed economici del territorio e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale non rispetto delle priorità di cui al comma 192-ter ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;

b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale la conferenza dei servizi è convocata dalla regione che delibera entro 180 giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;

c) in caso di superamento dei termini di cui alle precedenti lettere, relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato 30 giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di 60 giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di 30 giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei Ministri, al quale è chiamato a partecipare il Presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di 60 giorni, i provvedimenti necessari.

d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro 90 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;

e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

Comma 192-ter

Gli interventi di cui al comma 192-bis, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.


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