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L’insostenibile disinformazione sul caso De Girolamo

Creato il 16 gennaio 2014 da Margheritapugliese

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Il caso De Girolamo è scoppiato il 4 gennaio dopo che il Fatto Quotidiano ha dato notizia delle indagini in corso, presso la Procura di Benevento, riguardanti un «direttorio politico-partitico costituito al di fuori di ogni forma di legge che si occupava, in funzione di interessi privati e di ricerca del consenso elettorale, con modalità a mio giudizio a dir poco deprimenti e indecorose, di ogni aspetto della gestione dell’Asl», come lo ha definito il gip Flavio Cusani nell’ordinanza cautelare per Vincenzo Pisapia(ex direttore amministrativo dell’Asl di Benevento,ndr).  I reati contestati vanno dalla truffa aggravata alla truffa e l’inchiesta ha portato all’arresto di quattro imprenditori, all’obbligo di dimora per Pisapia e a un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Federico Russo, dirigente dell’Unità farmaceutica della Asl. Nel mirino della Procura, l’addebito da parte degli imprenditori alle casse dell’Azienda sanitaria, con l’aiuto di funzionari compiacenti, di prestazioni che non sarebbero mai state eseguite, per un importo di almeno settecentomila euro.

Il nome del Ministro dell’Agricoltura viene fuori dalle registrazioni, (art.266 cpp  e art.615bis cp) ed inoltre utilizzabili nelle indagini (art. 234 cpp) dal Pisapia, mentre si trovava in casa del padre del ministro per un colloquio riguardo il sistema sanitario beneventano nel luglio del 2012.  Nunzia De Girolamo si esprime con frasi che danno il senso del potere nelle mani dell’allora giovane deputata del Pdl, si può capire tutta la potenza e l’influenza che ha sul sistema sanitario beneventano, fino a poco tempo prima feudo dell’ex Guardasigilli Mastella. Nelle registrazioni si sente il futuro ministro dell’Agricoltura mentre orienta la gara d’appalto del 118 con l’obiettivo di bloccarla, oppure intima controlli punitivi per accelerare l’assegnazione del bar dell’ospedale di Benevento Fatebenefratelli alla cugina e allo zio,e infine  discute di dove allocare presidi sanitari in cambio di voti.

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Le reazioni politiche sono state molto contrastanti: Forza Italia (con la sola eccezione di Mara Carfagna), per bocca del suo capogruppo alla Camera, Renato Brunetta, ha dichiarato che” noi siamo garantisti con gli amici e sopratutto con i non amici“e riguardo le registrazioni (chiamate erroneamente intercettazioni,ndr) ”è insopportabile, ossessivo, non è da Stato di diritto. Il Paese si deve interrogare”, mentre il Pd e Scelta Civica aspettano “spiegazioni necessarie” in Parlamento al più presto, e successivamente “valuteremo”. Invece Ncd, partito del ministro, si schiera al fianco di De Girolamo urlando per la fine dello Stato di diritto, paragonando l’Italia al film Le vite degli altri e contro le registrazioni abusive.

A dare manforte all’ignoranza della classe politica riguardo l’illeicità delle registrazioni e la loro non utilizzabilità, (oltre al fatto che non è indagata,ndr) i media nazionali, telegiornali e quotidiani, hanno ribadito questi concetti nelle loro edizioni, acclarando e rendendo veritiera una balla spaziale.

Andiamo con ordine. «Predisporrò un esposto in relazione alla captazione illecita di conversazioni registrate abusivamente e alla loro divulgazione attraverso i mezzi di informazione» ha dichiarato il ministro De Girolamo, facendo capire la confusione in materia di legge anche se si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma.  L’ex deputata berlusconiana lascerebbe intendere (o non sa, ndr) che il codice penale e quello di procedura penale prevedono in due articoli (n. 615bis cp e n.266 cpp) l’illiceità di registrazioni da parte di soggetto partecipe, presente al momento della conversazione.

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Inoltre c’è una sentenza delle Sezione Unite Penali della Cassazione(n.36747/2003) nella quale c’è scritto che “ le registrazioni di conversazioni o di comunicazioni ad opera di uno degli interlocutori (a nulla rilevando se costui appartenga alla polizia giudiziaria o agisca d’intesa con questa) non sono riconducibili nel novero delle intercettazioni e non soggiacciono alla disciplina per queste ultime prevista, considerato che difetta, in tali casi, l’occulta percezione del contenuto dichiarativo da parte di soggetti estranei alla cerchia degli interlocutori e che si realizza soltanto la memorizzazione fonica di notizie liberamente fornite e lecitamente apprese, con l’effetto che le relative bobine possono essere legittimamente acquisite al processo come documenti”.

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La sentenza ,inoltre ,definisce la registrazione di colloqui tra privati lecita poichè” Ciascuno di tali soggetti è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, e tale può essere considerata la registrazione, per acquisire, nella forma più opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che, nel corso di una conversazione, direttamente pone in essere o che è posto in essere nei suoi confronti; in altre parole, con la registrazione, il soggetto interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall’altro o dagli altri interlocutori”. Inoltre spiega la differenza tra la registrazione e l’intercettazione poichè “La registrazione fonografica di una conversazione o di una comunicazione ad opera di uno degli interlocutori, anche se operatore di polizia giudiziaria, e all’insaputa dell’altro (o degli altri) non costituisce intercettazione, difettandone il requisito fondamentale, vale a dire la terzietà del captante, che dall’esterno s’intromette in ambito privato non violabile”.

Poi c’è la questione della non utilizzabilità di tali registrazioni all’interno di indagini e poi successivamente di un eventuale processo (se ci saranno rinvii a giudizio,ndr), dichiarata senza la minima incertezza dai media nazionali e dagli esponenti politici.  Per smentire queste fesserie, riprendiamo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, e possiamo leggere che “ L’acquisizione al processo della registrazione del colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all’art. 234/1° c.p.p., che qualifica “documento” tutto ciò che rappresenta “fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”; il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di un’estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l’effetto che una simile pratica finisce coi ricevere una legittimazione costituzionale.

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Infine c’è  la litania di “il ministro De Girolamo non è indagata” andando contro le elementari nozioni logiche prima che giuridiche. L’iscrizione nel registro degli indagati non è può essere conosciuta da parte dell’indagato: al momento della messa al corrente di questo atto da parte del Pubblico Ministero, egli potrebbe distruggere o alterare prove a suo discapito, fuggire ed altri atti volti a non far sapere la verità delle proprie azioni all’Autorità inquirente. L’attività delle indagini preliminari del Pubblico ministero è definita dall’art.358 e successivi del codice di procedura penale,  in tutti i suoi passaggi.  Quindi i signori che definiscono “non indagata” il ministro De Girolamo non sanno che il Pm deve informare l’indagato solamente quando deve essere compiuto un atto (“atto garantito”) al quale ha diritto di partecipare il suo difensore, come prevede l’art. 369 cpp . In caso contrario l’indagato ne verrà a conoscenza solamente se il Pubblico ministero esercita l’azione penale inviando l’avviso di conclusione delle indagini, previsto dall’art. 415 bis cpp. In questa circostanza viene comunicato il diritto di predisporre un difensore e, qualora ciò non avvenga, viene incaricato uno d’ufficio.

Quindi si può concludere che: non sappiamo se il ministro sia o meno indagato, che le registrazioni effettuate dall’ex direttore amministrativo dell’Asl di Benevento, Pisapia, sono lecite e sono utilizzabili ai fini del procedimento giudiziario e che il circo mediatico italiano (con poche eccezioni,ndr) si è distinto per la totale ignoranza in campo penale, anche se bastava consultare un avvocato penalista,un Pubblico Ministero , un giurista. O almeno una ricerca su internet per vedere cosa prevede il codice penale e quello di procedura penale. Ma per i media nazionali è più facile andare dietro alle dichiarazioni del politico di turno. Questa situazione spiega, in maniera lampante, il livello del giornalismo italiano.

P.s. Per far notare, ancora maggiormente, la totale inattendibilità e falsità del panorama politico italiano(oltrechè dei media nazionali), in particolare degli esponenti parlamentari del centro-destra, bisogna ricordare che durante il terzo Governo Berlusconi, nell’aprile del 2010, l’esecutivo aveva proposto una norma, rinominata emendamento-D’Addario, che prevedeva il carcere da sei mesi a quattro anni per chi registra da sé un colloquio o un fatto che si svolge davanti a lui.  Per la cronaca l’emendamento fu ritirato per le energiche proteste dentro e fuori dal Parlamento, anche grazie all’azione dei finiani, in particolare l’on. Bongiorno, che cambiarono idea dopo un’iniziale approvazione del testo.


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