A cura di Carlo Ferrajoli e Fabiana Pierbattista
Il 27 gennaio 2015, il Senato ha approvato l’A.S. 1386 che contiene la riforma del sistema elettorale per la Camera dei deputati.
Le principali caratteristiche del sistema sono:
- la divisione del territorio nazionale in 20 circoscrizioni regionali, ciascuna delle quali suddivisa in collegi plurinominali per un totale di 100 collegi;
- l’attribuzione dei seggi si svolge su base nazionale e proporzionale, con una soglia di sbarramento e un premio di maggioranza al massimo di 340 seggi;
- gli eletti sono individuati all’interno di collegi plurinominali con “liste corte”, composte da un capolista predeterminato e altri candidati sui quali l’elettore può esprimere una o due preferenze.
- la soglia di sbarramento per accedere all’ attribuzione dei seggi è unica e basata sulla percentuale dei voti validi a livello nazionale: 3% per tutte le liste. Resta ferma la soglia al 20% dei voti validi della circoscrizione per la lista rappresentativa di minoranza linguistica riconosciuta;
- l’attribuzione alla lista vincente che supera il 40 per cento dei voti validi a livello nazionale di un premio di maggioranza fino a un massimo di 340 seggi su 618;
- nel caso in cui la lista che ha conseguito la maggioranza delle preferenze non raggiunga il 40 per cento dei voti, si procede alballottaggio tra le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; anche in questo caso alla lista vincente sono attribuiti 340 seggi;
- la legge elettorale riguarda la sola Camera dei deputati, in previsione dell’approvazione della riforma costituzionale che dispone il superamento dell’attuale sistema di bicameralismo perfetto e la permanenza di un’unica Camera elettiva.
Le principali novità introdotte dal Senato, che ha così modificato il testo approvato in prima lettura della Camera dei deputati, sono:
- assegnazione dei seggi ed eventualmente del premio di maggioranza alla sola lista (non anche a coalizioni, com’è nel testo licenziato dalla Camera dei deputati);
- soglia per accedere al premio di maggioranza, riferita alla sola lista e determinata nel 40 per cento dei voti validi (non più nel 37 per cento);
- soglia unica per accedere alla rappresentanza parlamentare, riferita alla sola lista e determinata nel 3 per cento dei voti validi (non già soglie diversificate e più elevate, del 4,5 per cento per liste infra-coalizione, dell’8 per cento per liste non coalizzate o coalizzate con coalizioni che risultino sotto-soglia, del 12 per cento per le coalizioni);
- premio di maggioranza quale assegnazione comunque di 340 seggi e dunque ‘unificato’, il medesimo sia nel caso di conseguimento del 40 per cento dei voti validi sia nel caso di non conseguimento e successo elettorale solo nel ballottaggio conseguentemente necessario;
- numero dei seggi per collegio plurinominale, da determinarsi tra un minimo (invariato) di 3 seggi ed un massimo (aumentato rispetto al testo Camera) di 9 seggi (non più 6, dunque);
- introduzione della doppia preferenza di genere, a pena di nullità della seconda preferenza;
- previsione che “nei collegi di ciascuna circoscrizione”, il numero complessivo di capolista di un medesimo sesso non possa eccedere il60 per cento;
- presentazione da parte dei singoli partiti, poiché i competitori sono liste e non già coalizioni, del programma elettorale, dello statuto del partito e il nome del loro leader unitamente al contrassegno;
- previsione, nelle liste, di capolista ‘bloccati’, pluri-candidabili, in un numero di collegi fino a dieci (non già otto come nel testo Camera, che peraltro prevede una candidabilità plurima per ogni candidato);
- modalità di assegnazione dei seggi in eccesso;
- possibilità per gli elettori che si trovano all’estero, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi, di votare per corrispondenza nella Circoscrizione estero;
- costituzione nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia di uno dei collegi plurinominali in modo da favorire l’accesso alla rappresentanza dei candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena;
- applicazione della nuova disciplina elettorale a decorrere dal 1° luglio 2016.
La rappresentanza delle minoranze linguistiche in Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige viene garantita con l’introduzione dei collegi uninominali maggioritari, che mantengono un rapporto con le liste nazionali, sia attraverso una quota proporzionale, sia attraverso un collegamento dei candidati dei collegi alle liste nazionali. Infatti, è consentito sommare i voti espressi nelle circoscrizioni del Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta a quelli delle altre regioni per il calcolo della soglia di sbarramento del 3% e della soglia del 40% necessaria per beneficiare del premio di maggioranza. Naturalmente gli stessi voti non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale visto che i voti in Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta consentono già l’elezione di rappresentanti in Parlamento in collegi uninominali.
Italiani eletti all’estero
Per quanto riguarda l’elezione dei parlamentari all’estero non vi sono modifiche alla disciplina vigente (Legge 459/2001) che prevede che i cittadini italiani residenti all’estero possono eleggere sei senatori e dodici deputati nell’ambito di una “circoscrizione Estero” divisa in quattro ripartizioni:
- Europa, con la Federazione Russa e la Turchia;
- America meridionale;
- America settentrionale e centrale;
- Africa, Asia, Oceania e Antartide.
Gli elettori esprimono due voti di preferenza nelle ripartizioni geografiche alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori (Europa, America meridionale e America settentrionale, per la Camera; Europa e America meridionale, per il Senato) e un solo voto di preferenza nelle altre ripartizioni.