Fra i maggiori indiziati - palesi o meno - ci sono gli UCD, parte dei Montiani, parte dei Margheriti, parte dei 101 PD che hanno affossato la candidatura di Prodi, e gran parte dei grillini: in primo luogo perchè i grillini sanno che una volta fuori dal parlamento, è molto difficile che vi rientrino. In secondo luogo, perchè il giochino di far restare in senato il Cav. a voto segreto, e poi dare la colpa dei questo misftatto al PD (rafforzando la minchiata del PdL= Pd-L), è troppo allettante, per chi non ha niente di serio e di fattibile da proporre.
Ed ecco la pensata geniale del comico-demagogo-ignorante: chiedere il voto palese (dimostrando ai poveri grillacei tifosi del nulla la buova fede del Grillo-Regino, e dare in pasto la notiziona ai media).
Senonchè si da il caso che per ignoranza delle leggi, e/o per malafede, il Grillo-Regino chieda a gran voce una cosa che - come dovrebbe sapere uno che si spaccia per leaderone politico, ciò che chiede non è consentito. Nei casi in cui entrino decisioni che riguardino problemi di libertà personali (non solo galera, ma anche intrerdizione, per capirci), il voto palese non è consentito.
Quindi questo imbecille chiede il voto palese, fa "aggratis" la bella figura dell'uomo lavato con perlana, e poi ci sarà comunque il voto segreto (da isso parolaiamente osteggiato) durante il quale i grillini portranno eventualmente votare in modo da massacrare l'immagine del PD, e contestualmente rimanere incollati alla poltrona, a contare le carte delle caramelle. Tafanus
Norme vigenti e prassi applicative - L'attuale disciplina del voto segreto è quella risultante a seguito delle modifiche regolamentari approvate nel 1988, da entrambi le nostre Assemblee parlamentari, con le quali si è provveduto ad innovare la precedente regolamentazione della materia riducendone notevolmente l'area di ammissibilità. A differenza del precedente regime che ammetteva lo scrutinio segreto per tutte le votazioni e lo prevedeva come obbligatorio per la votazione finale dei progetti di legge, l'attuale formulazione dell'art. 49, comma 1 r. C. (al Senato: art. 113, comma 2 r. S.), stabilisce invece il principio generale per il quale le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.
A tale principio si deroga per le votazioni riguardanti le persone, le quali hanno obbligatoriamente luogo a scrutinio segreto sia che esse si svolgano in Assemblea che in Commissione (artt. 49 e 51, comma 1 r. C.; art. 113, comma 3 r. S.). Secondo l'indirizzo interpretativo sono effettuate a scrutinio segreto tutte le votazioni riguardanti persone che concernono: elezioni, dimissioni, richieste di autorizzazioni a procedere per reati ministeriali (art. 96 Cost.); pareri in Commissione sulle proposte di nomina del governo ai sensi della legge n. 14 del 1978. Sono inoltre votate a scrutinio segreto, solo quando ne sia avanzata richiesta, le proposte delle giunte sulle richieste di autorizzazione all'arresto e altri atti privativi della libertà personale, perquisizioni personali e domiciliari, intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, sequestro di corrispondenza, in quanto incidenti sui principi costituzionali richiamati dall'art. 49 r. C. e dall'art. 113 r. S.