L’usufrutto

Da Butred77

L’usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui, regolato dagli artt 978 e ss del c.c. Il codice non da una definizione di usufrutto ma, all’art 981  afferma che:

“l’usufruttuario ha il diritto di godere ed usare la cosa altrui, traendone ogni utilità che questa può dare, con l’obbligo di rispettare la destinazione economica del bene”.

Il proprietario del bene gravato da usufrutto è definito “nudo proprietario”; il titolare del diritto di usufrutto è detto usufruttuario.

Differentemente dagli altri diritti reali, l’usufrutto ha necessariamente una durata limitata nel tempo; ai sensi dell’art 979 c.c la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario. Pertanto tale diritto non è trasmissibile agli eredi e, se costituito in favore di una persona giuridica, non può avere durata superiore ai 30 anni.

Oggetto dell’usufrutto può essere qualsiasi bene mobile o immobile, comprese le universalità di beni

Diritti e obblighi dell’usufruttuario

L’usufruttuario ha il diritto di:

  • entrare in possesso del bene di cui ha l’usufrutto (art.982 c.c.);
  • diritto di godimento e di fare suoi i frutti naturali e civili provenienti dal bene in usufrutto. Può eseguire opere sul bene che non alterino la destinazione economica dello stesso; darlo in locazione e, cedere ad altri il proprio diritto di usufrutto.
  • diritto ad una indennità per i miglioramenti apportati al bene. Il valore di tale indennità deve corrispondere alla minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore della cosa a seguito dei miglioramenti.

Ha l’obbligo di:

  • prima della costituzione dell’usufrutto, di procedere all’inventario dei beni e prestare idonea garanzia;
  • rispettare la destinazione economica del bene;
  • usare la diligenza del buon padre di famiglia (cioè curare e proteggere la cosa come se fosse propria);
  • sostenere le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria. L’art 1004 c.c. stabilisce che: ”Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione”.

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.

L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie (art1005 c.c.).

  • restituire la cosa al termine dell’usufrutto a meno che, non si tratti di cose consumabili: in questo caso deve corrispondere una somma di denaro pari al valore del bene.

Costituzione ed estinzione dell’usufrutto

L’usufrutto può costituirsi:

  • per volontà delle parti (usufrutto volontario), mediante testamento o contratto;
  • per disposizione di legge (usufrutto legale) es i genitori che esercitano la potestà sono usufruttuari dei beni di proprietà dei figli minori;
  • per usucapione.

Si estingue:

  • per morte dell’usufruttuario o per scadenza del termine fissato nel contratto;
  • per prescrizione per non uso protrattosi per venti anni;
  • per confusione, cioè quando l’usufrutto e la nuda proprietà appartengono alla stessa persona;
  • per il totale perimento della cosa sulla quale è costituito;
  • per abuso da parte dell’usufruttuario (es. quando non si rispetta la destinazione economica del bene, non si effettua ordinaria manutenzione).

Tutela dell’usufrutto

Il diritto di ritenzione previsto dall’art 1011 c.c. per le ipotesi in cui il proprietario non corrisponda l’indennità dovuta per le eventuali addizioni apportate dall’usufruttuario. In tal caso, l’usufruttuario “ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta”.

Inoltre, l’art 1012 c.c. afferma che. “Se durante l’usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l’usufruttuario e tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario.

L’usufruttuario può far riconoscere l’esistenza delle servitù a favore del fondo  o l’inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo (art 949c.c.); egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario”.

Il quasi-usufrutto

Quando oggetto dell’usufrutto sono beni consumabili si parla di quasi usufrutto. In questo caso, l’usufruttuario ha diritto di utilizzare i beni e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta o, in mancanza, secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l’usufrutto o, di restituire altre cose uguali per quantità e qualità.