L’Italia dei Valori di Lauria chiede trasparenza sugli atti amministrativi

Creato il 15 ottobre 2012 da Ecodibasilicata

Ecco di seguito riportata una mozione consiliare protocollata dal capogruppo dell’Idv-Lauria Libera  Angelo Lamboglia in seno al consiglio Comunale. Il tema riguarda la trasparenza degli atti amministrativi che contribuiscono  ad evitare il rischio di conflitto di interessi, posizioni dominanti e forme di clientelismo. Ecco il testo del documento.

PREMESSO CHE

-   l’art. 97 della Costituzione assicura che «i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione»;

-   secondo l’art. 1 della legge 241/90, «l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza»;

-   con successive modificazioni e integrazioni alla legge 241/90, sono stati rafforzati dal legislatore i principi della pubblicità e della trasparenza;

-   il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1370 del 15 marzo 2006, ha stabilito che «la pubblicazione all’albo pretorio del comune è prescritta dall’art. 124, T.U. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del comune e della provincia ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipali) ma anche le determinazioni dirigenziali»;

-   con Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto “Decreto Sviluppo”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012, sono state apportate misure urgenti per la trasparenza nella pubblica amministrazione;

-   all’articolo 18 comma 1 del sopradetto provvedimento, sotto il titolo “Amministrazione aperta”,  si stabilisce che «la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita’ sulla rete internet»;

-   al comma 2 del sopradetto articolo si specifica che «nel sito internet dell’ente obbligato sono indicati: a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalita’ seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche’ al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

CONSIDERATO CHE

-   si rende sempre più necessario garantire la massima trasparenza nei rapporti economici tra Pubblica amministrazione, imprese e cittadini in ottemperanza ai principi di legalità, trasparenza e pubblicità sanciti costituzionalmente;

-   attraverso il rispetto dei succitati principi, si contribuisce ad evitare il rischio di conflitto di interessi, posizioni dominanti e forme di clientelismo.