La Bufala del giorno: stupro di gruppo... niente carcere

Creato il 10 febbraio 2012 da Pivo

Le mie intenzioni erano quelle di scrivereun altro post, un post che parlava delle liberazioni e nello specificodell’abolizione dei tariffari per gli avvocati, ma visto le recenti notizie, misembra doveroso virare l’argomento verso altri lidi. Mi sembra doveroso fare unpo’ di chiarezza.
Ovviamente mi riferisco alla notizia diqualche giorno fa che diceva, più o meno, così:
Cassazione: stupro di gruppo, nientecarcere
Inizierei dicendo che io non scrivo questopost per difendere una o più sentenze, né tanto meno per difendere i giudici diCassazione, in primis perché non hanno bisogno del mio aiuto, in secundis  perché non ne ho nessun titolo. Quello che voglio fare è cercare di chiarirealcuni punti e di dissipare, come direbbe la mia ex professoressa delle medie,la nebbia in val padana.
Il primo punto da chiarire è che noi viviamoin un sistema di Civil Law e non di Common Law, il che implica che le pronuncedei giudici non fanno diritto. Questo vuol dire che le decisioni dei giudici (giurisprudenza),anche se di Cassazione, non sono dei macigni inamovibili ed insuperabili, masono degli orientamenti interpretativi. La nostra storia e piena zeppa di dictatdi Cassazione che sono state smentiti e modificate neltempo, grazie alle critiche di studiosi e di altri giudici, mutando, così,l’orientamento e l’interpretazione. I giudici sono la bocca della legge,coloro che la interpretano e la “incollano” ai casi concreti.
Detto questo, passiamo ad analizzare, brevemente,la pronuncia della Suprema Corte. Ebbene, quello che si evince è molto distanteda quello che è stato riportato sui giornali. La Corte di Cassazione hastabilito, dando un'interpretazione estensiva ad una sentenza della CorteCostituzionale del 2010, che  neiprocedimenti per violenza sessuale di gruppo, il giudice non è più obbligato adisporre o a mantenere la custodia in carcere dell'indagato, ma può applicaremisure cautelari alternative.
Questainterpretazione nasce in conseguenza della legge c.d. “di contrasto allaviolenza sessuale” con la quale si impediva al giudice di applicare, per idelitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni, misure cautelaridiverse del carcere. Secondo la Corte Costituzionale questa norma era incontrasto con gli articoli 3 (uguaglianza davanti alla legge), 13 (liberta'personale) e 27 (funzione della pena) della Costituzione. Per questo laConsulta ha detto sì alle alternative al carcere ''nell'ipotesi in cui sianoacquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risultiche le esigenze cautelari possono essere soddisfate con altre misure''. LaCorte di Cassazione, quindi, ha stabilito che i principi interpretativi che laCorte Costituzionale ha fissato per i reati di violenza sessuale e attisessuali su minorenni sono in toto applicabili anche alla violenza sessuale digruppo, dal momento che quest'ultimo reato presenta caratteristiche essenzialinon difformi da quelle che la Consulta ha individuato per le altre specie direati sessuali sottoposti al suo giudizio.
Occorespecificare che cosa sono le misure cautelari. Esse sono misure di vario tipo egravità che possono essere disposte prima di un procedimento o durante lo stesso.Nel caso in esame ci riferiamo a misure cautelari penali e personali, le qualiconsistono in una limitazione della libertà personale, prima di una sentenzadefinitiva (eccezione al principio: “innocente fino a prova contraria”). Questemisure richiedono per la loro applicazione due ordini di requisiti: i graviindizi di colpevolezza ed la presenza di esigenze cautelari, che nellospecifico sono o rischio di inquinamento delle prove o pericolo di fuga orischio di reiterazione del reato. In assenza di questi due requisiti le misurecautelari non possono essere applicate.
Allaluce di questa spiegazione si può concludere che gli imputati di violenzasessuale di gruppo possono o no, a seconda della presenza dei requisiti espostiqui sopra, essere sottoposti a misura cautelare (questo accadeva già prima...un imputato per violenza sessuale di gruppo può e poteva restare libero,durante il processo). Dopo la legge citata l’unica misura applicabile era lacarcerazione ed ora, secondo l’interpretazione Costituzionale della legge, lemisure cautelari applicabili si estendono anche oltre la carcerazione (es: gliarresti domiciliari). Tutto quanto detto, nulla ha a che fare con la pena cheil reo dovrà scontare una volta dichiarato colpevole.
Riassumendo,il dire che per lo stupro di gruppo non si finisce in carcere è una grandissimaCAZZATA.
Quella a cui avete assistito è una classicainterpretazione giornalisitiche all’italiana delle sentenze, infatti non è laprima volta che accade. Vi ricordate la famosa notizia:
Impossibile commettere violenza carnale suuna ragazza che indossa i jeans
Ebbene, anche questa è una mera distorsionedella realtà, infatti, l’indossare i jeans era solo uno dei presupposti che haportato all'assoluzione. Tra questi presupposti vi era che l’insegnate discuola guida e la ragazza si frequentavano ed avevano rapporti sessualiconsenzienti da un po’ di tempo, che poche ore prima della presunta violenza idue avevano avuto un rapporto sessuale consenziente (il che rendeva quasiimpossibile provare scientificamente la violenza), che la ragazza non presentavaferite, ecc....
Detto, questo, non voglio dire che tuttoquello che dice la Cassazione è oro colato, anzi, molte volte la Cassazionesbaglia (vedi sentenza Mills, un obbrobrio giuridico partorito ad hoc per nonprescrivere il reato di Mr. B, ma in questo caso faceva comodo e nessuno l’hacriticata), ma non è giusto attribuirgli errori che non ha commesso sull'onda del populismo giustizialista ed allarmista.
Quindi, forse, prima di indignarsi sarebbeil caso di conoscere le situazioni, dopo di che, con cognizione di causa, sietecomunque liberi di indignarvi e di criticare le leggi ed il sistema. E ricordatevi, il processo serve per ricercare la verità processuale e la giustizia... non serve come strumento di vendetta.
Per l’occhio per occhio, dente per dente, nonrivolgetevi alle istituzioni giuridiche, ma alle vostre istituzioni di culto.

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