Eppure, sebbene si torni a criminalizzare questo tipo di condotta (che godeva di franchigia con la normativa previgente, dopo l'intervento delle Sezioni Unite che - nel 1997 - avevano depenalizzato l'acquisto di “fumo” per uso collettivo) la Suprema Corte ha ultimamente manifestato sull'argomento due indirizzi: uno, con pronunce della Sesta penale, orientato a considerare l'uso di gruppo passibile solo di multa anche dopo il giro di vite della Fini-Giovanardi.
L'altro, sostenuto dalla Terza e Quarta sezione penale, tra i quali questo ultimo, nei quali si afferma che «è penalmente rilevante, e quindi punibile, la detenzione di sostanza stupefacente destinata al cosiddetto uso di gruppo, perchè l'irrilevanza penale, dopo l'intervento normativo della legge n.49 del 2006, attiene soltanto alla detenzione per uso esclusivamente personale».
In base all'orientamento più tollerante, «la omogeneità ideologica della condotta del procacciatore, rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo, caratterizzava la detenzione quale codetenzione ed impediva che il primo si ponesse in rapporto di estraneità rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta quale cessione».
Invece, seguendo l'indirizzo più severo nell'applicazione della Fini-Giovanardi, «non può più farsi rientrare nella ipotesi di uso esclusivamente personale la fattispecie del cosiddetto uso di gruppo, all'interno della quale è inclusa sia l'ipotesi di un gruppo di persone che dà mandato ad una di esse di acquistare dello stupefacente, sia l'altra ipotesi in cui l'intero gruppo procede all'acquisto della droga, destinata ad essere consumata collettivamente».
Non è escluso che le Sezioni Unite tornino ad occuparsi della questione.
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