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La chiameremo Andrea: ma per il Tribunale di Mantova il nome non può essere attribuito ad una donna

Da Avvdanielaconte

La chiameremo Andrea: ma per il Tribunale di Mantova il nome non può essere attribuito ad una donna

Il Tribunale di Mantova 

Il Tribunale di Mantova - I Sezione civile, ha emesso - nel mese di dicembre del 2011, una decisione destinata a fare discutere : il nome Andrea è prettamente maschile e - secondo la legislazione italiana - non può essere attribuito ad una donna.
I fatti: una coppia di italiani residenti in Francia decide di chiamare la figlia Andrèe - in Francia è possibile dare il nome Andre ai maschi e Andrèe alle femmine -. Dopo qualche anno, decide di fare trascrivere l'atto di nascita in Italia, indicando come nome Andrea; l'ufficiale di stato civile del Comune di Castiglione delle Stiviere - in provincia di Mantova- provvede alla trascrizione ma, vista la violazione della legislazione italiana in materia di attribuzione dei nomi, segnala il caso alla Procura della Repubblica di Mantova.
Da qui ha preso avvio tutta la vicenda, conclusasi con la decisione del Tribunale mantovano.
I Giudici di primo grado hanno osservato che "La sessualità deve essere identificata in modo corretto, secondo le tradizioni". In sostanza, il nome deve essere collegato al genere del nascituro. Nella sentenza è precisato, altresì, che "nei paesi dove Andrea è usato al femminile lo stesso non può, per converso, essere attribuito al maschile".
L'etimologia del nome Andrea, in effetti, è la seguente : la parola deriva dal greco  Ἀνδρέας - derivato di  ἀνήρ, aner - che si riferisce all'uomo nella sua virilità.
In Italia, in particolare, il nome è identificato con il genere maschile.
Secondo ricerche condotte dall'ISTAT, infatti, si tratta di uno dei nomi maschili più utilizzati all'inizio del XXI secolo - in particolare, negli anni 2004, 2006, 2007 e 2009 -.
Il principio sopra enunciato è confortato dalla legislazione italiana in materia, che con il D.P.R. n. 396 del 2000 ha stabilito espressamente che " Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre" (art. 35).
Con circolare esplicativa del 2007, il Ministero dell'Interno ha ribadito che, secondo la tradizione italiana, il nome Andrea è identificato con il genere maschile. Pertanto, può essere attribuito ad una donna soltanto se preceduto da un nome tipicamente femminile -ad esempio, Francesca Andrea -. La corrispondenza del nome al sesso risponde all'interesse pubblico a che non ci sia confusione dal punto di vista sociale, nè che l'individuo possa essere sottoposto a pubblica derisione. La circolare ha precisato, altresì, che in Italia esiste la versione femminile del nome Andrea, ovvero il nome Andreina.
L'unica eccezione alla regola sopra enunciata si ha quando una bambina - anche se nata e registrata in Italia - è di nazionalità estera (ad esempio, nazionalità tedesca): in questo caso, va applicata la legislazione straniera (anche in Germania il nome Andrea è tipicamente femminile) e la bambina potrà essere chiamata Andrea anche in Italia. L'art. 24 della Legge n. 218/1995 stabilisce, infatti, che i diritti della personalità - tra i quali rientra il diritto al nome - sono regolati dalla legge del Paese del quale il soggetto possiede la nazionalità.
La giurisprudenza di merito maggioritaria si è conformata al principio sopra enunciato. 
Tra le decisioni più recenti - oltre a quella del Tribunale di Mantova del 2011 - si segnalano :
  • il decreto del Tribunale di Varese del 23 luglio 2010 - con la quale i Giudici hanno ordinato la rettifica del nome "Andrea Sara" in "Sara Andrea" -;
  • il decreto del Tribunale di Catanzaro - Volontaria Giuriusdizione - del 14 aprile 2009, secondo il quale "la differenziazione del nome (maschile e femminile) si ricollega alla sua stessa essenza: il nome identifica il soggetto nei suoi tratti essenziali e lo fa riconoscere nel contesto di appartenenza. Quindi ne identifica anche il sesso";
  • il decreto della Corte d'Appello di Torino del 23 luglio 2008, nel quale - riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Torino del 2007 - è stato ribadito che in Italia il nome Andrea ha predominanza maschile. In particolare, nel provvedimento si legge che l'imposizione al nascituro di un nome in contrasto con il sesso di appartenenza "...lo porrebbe in una situazione di disagio paragonabile a quella in cui si troverebbe nel caso di attribuzione di un nome ridicolo e vergognoso" - in contrasto con quanto stabilito dall'art. 34 D.P.R. 396/2000 cit. -. 
Un orientamento intermedio è stato espresso dal provvedimento del Tribunale di Milano del 20 febbraio 2003,secondo cui "ancorché per la tradizione italiana il nome “Andrea” sia riferito al sesso maschile, vi sono non pochi differenti ambiti territoriali in cui tale nome è riferito al sesso femminile: ciò ha comportato che anche nella nostra attuale società, sempre più multietnica, sia nome conosciuto anche come qualificante persona femminile. Con la conseguenza che là dove quel nome sia integrato con altro certamente corrispondente al sesso femminile (nella specie Alessia) sì che non possano esservi equivoci sulla identificazione della persona come soggetto di sesso femminile, è da escludersi la cancellazione del nome “Andrea” ".
Il principio appena enunciato è stato ripreso, come già detto, dalla circolare esplicativa del Ministero dell'Interno del 2007.
I Giudici del Tribunale di Mantova, alla luce dei principi sopra enunciati, hanno ordinato la rettifica del nome Andrea in Andrèe
D'altra parte, anche un vecchio film del 1972 del grande Vittorio De Sica si intitolava "Lo chiameremo Andrea"....
Roma, 30 dicembre 2011   Avv. Daniela Conte
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