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La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Creato il 17 novembre 2014 da Raffaelebarone

Articolo 1 – Scopo
1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire
il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali
da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la
loro intrinseca dignità.
2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature
menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con
barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione
nella società su base di uguaglianza con gli altri.
Articolo 2 – Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
per “comunicazione” si intendono le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille,
la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali
accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di comunicazione migliorativa
ed alternativa scritta, sonora, semplificata, con ausilio di lettori umani,
comprese le tecnologie dell’informazione e della comunicazione accessibili;
per “linguaggio” si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure
altre forme di espressione non verbale;
per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione,
esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto
di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base
di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in
campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo.
Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento
ragionevole;
per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti
necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato
o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle
persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli
altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
per “progettazione universale” si intende la progettazione di prodotti, strutture,
programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa
possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La
“progettazione universale” non esclude dispositivi di sostegno per particolari
gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.
Articolo 3 – Principi generali
I principi della presente Convenzione sono:
(a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la
libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;
(b) la non discriminazione;
(c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
(d) il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità
come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
(e) la parità di opportunità;
(f) l’accessibilità;
(g) la parità tra uomini e donne;
(h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto
del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.
Articolo 4 – Obblighi generali
1. Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione
di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con
disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità. A tal
fine, gli Stati Parti si impegnano:
(a) ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura
adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione;
(b) ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o
ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che
costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
(c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle
persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
(d) ad astenersi dall’intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la
presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni
agiscano in conformità con la presente Convenzione;
(e) ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla
base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata;
(f) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature
e attrezzature progettati universalmente, secondo la definizione
di cui all’Articolo 2 della presente Convenzione, che dovrebbero richiedere il
minimo adattamento possibile ed il costo più contenuto possibile per venire
incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuoverne
la disponibilità ed uso, ed incoraggiare la progettazione universale nell’elaborazione
di norme e linee guida;
(g) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, ed a promuovere la
disponibilità e l’uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, ausilii alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno,
adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;
(h) a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausilii
alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, comprese le nuove tecnologie,
così come altre forme di assistenza, servizi di supporto ed attrezzature;
(i) a promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora con
persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella presente Convenzione, così
da fornire una migliore assistenza e migliori servizi garantiti da questi stessi diritti.
2. Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si
impegna a prendere misure, sino al massimo delle risorse di cui dispone e, ove
necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, al fine di conseguire
progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli
obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente
applicabili in conformità al diritto internazionale.
3. Nell’elaborazione e nell’attuazione della legislazione e delle politiche da
adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi
decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati
Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone
con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.
4. Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare provvedimenti
più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità,
contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale
in vigore per quello Stato. Non sono ammesse restrizioni o deroghe ai
diritti umani ed alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato
Parte alla presente Convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o
consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali
diritti o libertà o che li riconosca in minor misura.
5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le unità
costitutive degli Stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.
Articolo 5 – Uguaglianza e non discriminazione
1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge
ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale
beneficio dalla legge.
2. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla
disabilità e garantire alle perso-ne con disabilità uguale ed effettiva protezione
giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.
3. Al fine di promuovere l’uguaglianza ed eliminare le discriminazionie, gli Stati
Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti
accomodamenti ragionevoli.
4. Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de
facto l’uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione
ai sensi della presente Convenzione.
Articolo 6 – Uguaglianza e non discriminazione
1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono
soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per
garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà
fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.
2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo,
progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l’esercizio
ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella
presente Convenzione.
Articolo 7 – Minori con disabilità
1. Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento
di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con
disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.
2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del
minore costituisce la considerazione preminente.
3. Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza
con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su
tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni sono debitamente prese
in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità, assicurando
che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all’età, allo scopo
di realizzare tale diritto.
Articolo 8 – Accrescimento della consapevolezza
1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed
adeguate allo scopo di:
(a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione
delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità
delle persone con disabilità;
(b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti
le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l’età, in tutti gli
ambiti;
(c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone
con disabilità.
2. Nell’ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati Parti:
(a) avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico
al fine di:
(i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con
disabilità;
(ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza
sociale nei confronti delle persone con disabilità;
(iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini
delle persone con disabilità, del loro contributo nell’ambiente lavorativo e sul
mercato del lavoro;
(b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente
tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti
delle persone con disabilità;
(c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone con
disabilità in modo conforme agli obiettivi della presente Convenzione;
(d) promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza
riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.
Articolo 9 – Accessibilità
1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente
e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti
adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di
uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione
e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione
e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico,
sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l’identificazione
e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicano, tra l’altro, a:
(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese
scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici
e quelli di emergenza.
2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:
(a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l’accessibilità
alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l’applicazione;
(b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti
o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell’accessibilità per le
persone con disabilità;
(c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano
le persone con disabilità a tutti gli interessati;
(d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri
Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
(e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali
e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti
nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l’accessibilità a edifici ed altre
strutture aperte al pubblico;
(f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con
disabilità per garantire il loro accesso all’informazione;
(g) promuovere l’accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed
ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet;
(h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione
e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in
modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.
Articolo 10 – Diritto alla vita
Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana
ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l’effettivo godimento di tale
diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.
Articolo 11 – Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie
Gli Stati Parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale,
compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali
sui diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la
sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni
di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.
Articolo 12 – Uguale riconoscimento dinanzi alla legge
1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al
riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.
2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità
giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.
3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l’accesso da parte
delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare
la propria capacità giuridica.
4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all’esercizio della capacità
giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità
alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare
che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la
volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di
interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle
condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile
e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente,
indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono
essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e
sugli interessi delle persone.
5. Sulla base di quanto disposto nel presente Articolo, gli Stati Parti adottano
tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l’uguale diritto delle persone
con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari
e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario,
e assicurano che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente
private della loro proprietà.
Articolo 13 – Accesso alla giustizia
1. Gli Stati Parti garantiscono l’accesso effettivo alla giustizia per le persone con
disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di
idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell’età, allo
scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in
qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase
investigativa e le altre fasi preliminari.
2. Allo scopo di aiutare a garantire l’effettivo accesso delle persone con disabilità
alla giustizia, gli Stati Parti promuovono una formazione adeguata per
coloro che operano nel campo dell’amministrazione della giustizia, comprese
le forze di polizia ed il personale penitenziario.
Articolo 14 – Libertà e sicurezza della persona
1. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di uguaglianza
con gli altri:
(a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale;
(b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che
qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l’esistenza di
una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà.
2. Gli Stati Parti assicurano che, nel caso in cui le persone con disabilità siano
private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, esse abbiano diritto su
base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dalle norme internazionali
sui diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi ed ai principi
della presente Convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.
Articolo 15 – Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a
trattamenti crudeli, inumani o degradanti
1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il
proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche.
2. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie
o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di
uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 16 –Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento,
violenza e maltrattamenti
1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali,
educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità,
all’interno e all’esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento,
di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.
2. Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni
forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente
alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne
prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere
ed all’età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle
modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza
e abuso. Gli Stati Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto
dell’età, del genere e della disabilità.
3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza
e abuso, gli Stati Parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati
alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità
indipendenti.
4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero
fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle
persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o
maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e
la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute,
il benessere, l’autostima, la dignità e l’autonomia della persona e che prenda
in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all’età.
5. Gli Stati Parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi
comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori,
per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone
con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.
Articolo 17 – Protezione dell’integrità della persona
Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e
mentale su base di uguaglianza con gli altri.
Articolo 18 – Libertà di movimento e cittadinanza
1. Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza
con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria
residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con
disabilità:
(a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private
della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;
(b) non siano private a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere
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ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione
di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le
procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l’esercizio
del diritto alla libertà di movimento;
(c) siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio;
(d) non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto
di entrare nel proprio paese.
2. I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la
nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una
cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e
di essere da questi allevati.
Articolo 19 – Vita indipendente ed inclusione nella società
Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone
con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre
persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno
godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena
integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:
(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza
con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non
siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o
residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale
necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire
che siano isolate o vittime di segregazione;
(c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a
disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità
e siano adattate ai loro bisogni.
Articolo 20 – Mobilità personale
Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità
la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in
particolare a:
(a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei
tempi da loro scelti ed a costi accessibili;
(b) agevolare l’accesso da parte delle persone con disabilità ad ausilii per la
mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza
da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare
rendendoli disponibili a costi accessibili;
(c) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora
con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
(d) incoraggiare i produttori di ausilii alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie
di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità
delle persone con disabilità.
Articolo 21 – Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione
Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con
disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione,
ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee
su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione
di loro scelta, come definito dall’Articolo 2 della presente Convenzione, provvedendo
in particolare a:
(a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate
al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai
differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
(b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone
con disabilità, alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative
ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione
di loro scelta;
(c) richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche
attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e
utilizzabili dalle persone con disabilità;
(d) incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite
internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
(e) riconoscere e promuovere l’uso della lingua dei segni.
Articolo 22 – Rispetto della vita privata
1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza
o dalla propria sistemazione, può essere soggetta ad interferenze arbitrarie o
illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza,
o in altri tipi di comunicazione, o a lesioni illegali al proprio onore
o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere
protette dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
2. Gli Stati Parti tutelano il carattere confidenziale delle informazioni personali,
di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, su
base di uguaglianza con gli altri.
Articolo 23 – Rispetto del domicilio e della famiglia
1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci ed adeguate ad eliminare le discriminazioni
nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene
al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni personali, su base di
uguaglianza con gli altri, in modo da garantire che:
(a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età per
contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno
e libero consenso dei contraenti;
(b) sia riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente
e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all’intervallo tra le nascite e di
avere accesso in modo appropriato secondo l’età, alle informazioni in materia
di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari ad
esercitare tali diritti;
(c) le persone con disabilità, inclusi i minori, conservino la loro fertilità su base
di uguaglianza con gli altri.
2. Gli Stati Parti devono garantire i diritti e le responsabilità delle persone con
disabilità in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di minori o
di simili istituti, ove tali istituti siano previsti dalla legislazione nazionale; in ogni
caso l’interesse superiore del minore resta la considerazione preminente. Gli
Stati Parti forniscono un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell’esercizio
delle loro responsabilità di genitori.
3. Gli Stati Parti devono garantire che i minori con disabilità abbiano pari diritti
per quanto riguarda la vita in famiglia. Ai fini della realizzazione di tali diritti e per
prevenire l’occultamento, l’abbandono, la mancanza di cure e la segregazione
di minori con disabilità, gli Stati Parti si impegnano a fornire informazioni, servizi
e sostegni tempestivi e completi ai minori con disabilità e alle loro famiglie.
4. Gli Stati Parti devono garantire che un minore non sia separato dai propri
genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, soggette a
verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure
applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del
minore. In nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in
ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.
5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora i familiari più stretti non siano in condizioni
di prendersi cura di un minore con disabilità, a non tralasciare alcuno
sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all’interno della famiglia
allargata e, ove ciò non sia possibile, all’interno della comunità in un contesto familiare.
Articolo 24 – Educazione
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all’istruzione delle persone con disabilità.
Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità,
gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli
ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati:
(a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima
ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e
della diversità umana;
(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità,
dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali,
sino alle loro massime potenzialità;
(c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente
a una società libera.
2. Nell’attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che:
(a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale
in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in
ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria
o dall’istruzione secondaria;
(b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli
altri, all’interno delle comunità in cui vivono, ad un’istruzione primaria, di qualità
e libera ed all’istruzione secondaria;
(c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di
ciascuno;
(d le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del
sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
(e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino
il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo
della piena integrazione.
3. Gli Stati Parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le
competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena
ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità. A
questo scopo, gli Stati Parti adottano misure adeguate, in particolare al fine di:
(a) agevolare l’apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle
modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi,
delle capacità di orientamento e di mobilità ed agevolare il sostegno tra pari
ed attraverso un mentore;
(b) agevolare l’apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell’identità
linguistica della comunità dei sordi;
(c) garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i
minori, ricevano un’istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i
mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino
il progresso scolastico e la socializzazione.
4. Allo scopo di facilitare l’esercizio di tale diritto, gli Stati Parti adottano misure
adeguate nell’impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che
siano qualificati nella lingua dei segni o nel Braille e per formare i dirigenti ed
il personale che lavora a tutti i livelli del sistema educativo. Tale formazione
dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l’utilizzo di appropriate
modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi,
e di tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.
5. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere
accesso all’istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale,
all’istruzione per adulti ed all’apprendimento continuo lungo tutto l’arco
della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo
scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un
accomodamento ragionevole.
Articolo 25 – Salute
Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di
godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate
sulla disabilità. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire
loro l’accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di
genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati Parti devono:
(a) fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili,
che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e
programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera
della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione;
(b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità
proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e
di intervento d’urgenza, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire
ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani;
(c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino possibile
alle proprie comunità, comprese le aree rurali;
(d) richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure
della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in particolare ottenendo il
consenso libero e informato della persona con disabilità coinvolta, accrescendo,
tra l’altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell’autonomia, e dei
bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e l’adozione di
regole deontologiche nel campo della sanità pubblica e privata;
(e) vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle
persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e
ragionevoli, un’assicurazione per malattia e, nei paesi nei quali sia consentito
dalla legislazione nazionale, un’assicurazione sulla vita;
(f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di
cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.
Articolo 26 – Abilitazione e riabilitazione
1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo
ricorso a forme di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità
di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche,
mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento e partecipazione in tutti
gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzano, rafforzano e
sviluppano servizi e programmi complessivi per l’abilitazione e la riabilitazione,
in particolare nei settori della sanità, dell’occupazione, dell’istruzione e dei
servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:
(a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione
multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno;
(b) facilitino la partecipazione e l’integrazione nella comunità e in tutti gli
aspetti della società, siano volontariamente posti a disposizione delle persone
con disabilità nei luoghi più vicini possibili alle proprie comunità, comprese le
aree rurali.
2. Gli Stati Parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e perma-

nente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione
e riabilitazione.
3. Gli Stati Parti promuovono l’offerta, la conoscenza e l’utilizzo di tecnologie e
strumenti di sostegno, progettati e realizzati per le persone con disabilità, che
ne facilitino l’abilitazione e la riabilitazione.
Articolo 27 – Lavoro e occupazione
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su
base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere
attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro
e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità
alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l’esercizio
del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno subìto una disabilità durante
l’impiego, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative
– in particolare al fine di:
(a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne
il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le
condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell’impiego,
l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
(b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza
con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa
la parità di opportunità e l’uguaglianza di remunerazione per un lavoro di
pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le
procedure di composizione delle controversie;
(c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri
diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;
(d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi
di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l’impiego e alla formazione
professionale e continua;
(e) promuovere opportunità di impiego e l’avanzamento di carriera per le
persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l’assistenza nella ricerca,
nell’ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nella reintegrazione nello
stesso;
(f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l’imprenditorialità, l’organizzazione
di cooperative e l’avvio di attività economiche in proprio;
(g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
(h) favorire l’impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso
politiche e misure adeguate che possono includere programmi di azione
antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
(i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli
nei luoghi di lavoro;
(j) promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze
lavorative nel mercato del lavoro;
(k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di
mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone
con disabilità.
2. Gli Stati Parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute in
schiavitù o in stato di servitù e siano protette, su base di uguaglianza con gli
altri, dal lavoro forzato o coatto.
Articolo 28 – Adeguati livelli di vita e protezione sociale
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone
con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione,
abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni
di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l’esercizio
di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.
2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione
sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata
sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l’esercizio
di questo diritto, ivi incluse misure per:
(a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua
salubre, ed assicurare loro l’accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza
per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati ed a costi
accessibili;
(b) garantire l’accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne
e delle minori con disabilità nonchè delle persone anziane con disabilità,
ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;
(c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che vivono in
situazioni di povertà, l’accesso all’aiuto pubblico per sostenere le spese
collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di
sostegno ed orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;
(d) garantire l’accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio sociale;
29
(e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai trattamenti
pensionistici.
Articolo 29 –Partecipazione alla vita politica e pubblica
Gli Stati Parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti
politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri, e si
impegnano a:
(a) garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente
partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri,
direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto
e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette, tra l’altro:
(i) assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali elettorali siano
appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
(ii) proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio
segreto, senza intimidazioni, in elezioni ed in referendum popolari, e a candidarsi
alle elezioni, ad esercitare effettivamente i mandati elettivi e svolgere tutte
le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove appropriato,
il ricorso a tecnologie nuove e di supporto;
(iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità
come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandole
a farsi assistere da una persona di loro scelta per votare.
(b) promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità
possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione degli affari
pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli altri, e incoraggiare
la loro partecipazione alla vita pubblica, in particolare attraverso :
(i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative impegnate
nella vita pubblica e politica del paese e alle attività e all’amministrazione
dei partiti politici;
(ii) la costituzione di organizzazioni di persone con disabilità e l’adesione alle
stesse al fine di rappresentarle a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.
Articolo 30 – Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi
ed allo sport
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere
parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le
misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:
(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;
(b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività
culturali, in formati accessibili;
(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema,
biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a mONUmenti
e siti importanti per la cultura nazionale.
2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità
di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale,
non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società.
3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto
internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà
intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio
all’accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.
4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli
altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e
linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.
5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di
uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati
Parti adottano misure adeguate a:
(a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle
persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
(b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare,
sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le
persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base
di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
(c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano
attività sportive, ricreative e turistiche;
(d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza
con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo
sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;
(e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da
coloro che sono impegnati nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche,
di tempo libero e sportive.
Articolo 31–Statistiche e raccolta dei dati
1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate,
compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di formulare
ed attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione. Il
processo di raccolta e di conservazione di tali informazioni deve:
(a) essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione
sulla protezione dei dati, per garantire la riservatezza e il rispetto della vita
privata e familiare delle persone con disabilità;
(b) essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la
protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici
che regolano la raccolta e l’uso delle statistiche.
2. Le informazioni raccolte in conformità al presente Articolo devono essere
disaggregate in maniera appropriata, e devono essere utilizzate per valutare
l’adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti alla presente Convenzione
e per identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità
affrontano nell’esercizio dei propri diritti.
3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche e
garantiscono la loro accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.
Articolo 32 – Cooperazione internazionale
1. Gli Stati Parti riconoscono l’importanza della cooperazione internazionale
e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale
per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione,
e adottano adeguate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci
e al proprio interno e, ove del caso, in partenariato con le organizzazioni
internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con
organizzazioni di persone con disabilità. Possono, in particolare, adottare
misure destinate a:
(a) far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi internazionali
di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a loro accessibile;
(b) agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo
scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione
e buone prassi di riferimento;
(c) agevolare la cooperazione nella ricerca e nell’accesso alle conoscenze
scientifiche e tecniche;
(d) fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche attraverso
agevolazioni all’acquisto ed alla condivisione di tecnologie di accesso e di
assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.
2. Le disposizioni del presente Articolo non pregiudicano l’obbligo di ogni
Stato Parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della presente
Convenzione.
Articolo 33 –Applicazione a livello nazionale e monitoraggio
1. Gli Stati Parti designano, in conformità al proprio sistema di governo, uno
o più punti di contatto per le questioni relative all’attuazione della presente
Convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno alla propria
amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le
azioni legate all’attuazione della presente Convenzione nei differenti settori
ed a differenti livelli.
2. Gli Stati Parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi,
mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al proprio interno una
struttura, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno,
per promuovere, proteggere e monitorare l’attuazione della presente Convenzione.
Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli Stati Parti devono tenere in
considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni
nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.
3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni
rappresentative, è associata e pienamente partecipe al processo di
monitoraggio.
Articolo 34 –Comitato sui diritti delle persone con disabilità
1. E’ istituito un Comitato sui diritti delle persone con disabilità (da qui in avanti
denominato “Comitato”), che svolge le funzioni qui di seguito indicate.
2. Il Comitato si compone, a decorrere dall’entrata in vigore della presente
Convenzione, di dodici esperti. Alla data del deposito di sessanta ratifiche o
adesioni alla presente Convenzione, saranno aggiunti sei membri al Comitato,
che raggiungerà la composizione massima di diciotto membri.
3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di
alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore
oggetto della presente Convenzione. Nella designazione dei propri candidati,
gli Stati Parti sono invitati a tenere in debita considerazione le disposizioni
stabilite nell’Articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.
4. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione
i principi di equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme
di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere
e la partecipazione di esperti con disabilità.
5. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone
designate dagli Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della
Conferenza degli Stati Parti. A tali riunioni, ove il quorum è costituito dai due
terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che abbiano
ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei
rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.
6. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dopo l’entrata in vigore della
presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione,
il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite invita per iscritto
gli Stati Parti a proporre i propri candidati nel termine di due mesi. Successivamente
il Segretario Generale prepara una lista in ordine alfabetico dei candidati
così designati, indicando gli Stati Parti che li hanno proposti, e la comunica agli
Stati Parti della presente Convenzione.
7. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili una
sola volta. Tuttavia, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione
scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nominativi dei
sei membri sono estratti a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo
5 del presente Articolo.
8. L’elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle
elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente Articolo.
9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per
qualsiasi altro motivo, questi dichiari di non potere più svolgere le sue funzioni,
lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nomina un altro esperto in
possesso delle qualifiche e dei requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti del
presente Articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato
corrispondente.
10. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a
disposizione del Comitato il personale e le strutture necessari ad esplicare
efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente Convenzione,
e convoca la prima riunione.
12. I membri del Comitato ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite, emolumenti provenienti dalle risorse delle Nazioni
Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall’Assemblea Generale, tenendo
in considerazione l’importanza delle funzioni del Comitato.
34
13. I membri del Comitato beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle
immunità accordate agli esperti in missione per conto dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui
privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.
Articolo 35 –I rapporti degli Stati Parti
1. Ogni Stato Parte presenta al Comitato, tramite il Segretario Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese
per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente Convenzione e sui
progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall’entrata in vigore della
presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.
2. Successivamente, gli Stati Parti presentano rapporti complementari almeno
ogni quattro anni ed ogni altro rapporto che il Comitato richieda.
3. Il Comitato stabilisce le linee guida applicabili per quanto attiene al contenuto
dei rapporti.
4. Gli Stati Parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale
completo non sono tenuti, nei propri rapporti successivi, a ripetere informazioni
già fornite. Gli Stati Parti sono invitati a redigere i propri rapporti secondo
una procedura aperta e trasparente e a tenere in dovuta considerazione le
disposizioni di cui all’Articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.
5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che incidono sull’adempimento
degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 36 –Esame dei rapporti
1. Ogni rapporto viene esaminato dal Comitato, il quale formula su di esso i
suggerimenti e le raccomandazioni di carattere generale che ritiene appropriati
e li trasmette allo Stato Parte interessato. Lo Stato Parte può rispondere
fornendo al Comitato tutte le informazioni che ritenga utili. Il Comitato può
richiedere ulteriori informazioni agli Stati Parti in relazione all’attuazione della
presente Convenzione.
2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo nella presentazione del
rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che esso sarà
costretto ad esaminare l’applicazione della presente Convenzione nello Stato
Parte sulla base di attendibili informazioni di cui possa disporre, a meno che il
rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica.
Il Comitato invita lo Stato Parte interessato a partecipare a tale esame. Qualora
lo Stato Parte risponda presentando il suo rapporto, saranno applicate le
35
disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo.
3. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite dà comunicazione
dei rapporti a tutti gli Stati Parti.
4. Gli Stati Parti rendono i propri rapporti ampiamente disponibili al pubblico
nei rispettivi paesi e facilitano l’accesso ai suggerimenti e alle raccomandazioni
generali che fanno seguito a questi rapporti.
5. Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle agenzie specializzate, ai
Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i
rapporti degli Stati Parti che contengano una richiesta o indichino l’esigenza di
un parere o di assistenza tecnica, accompagnati, ove del caso, da osservazioni
e suggerimenti del Comitato, concernenti tale richiesta o esigenza.
Articolo 37 –Cooperazione tra gli Stati Parti ed il Comitato
1. Gli Stati Parti collaborano con il Comitato e assistono i suoi membri nell’adempimento
del loro mandato.
2. Nelle sue relazioni con gli Stati Parti, il Comitato accorda tutta l’attenzione
necessaria alle modalità ed ai mezzi per incrementare le capacità nazionali al
fine dell’attuazione della presente Convenzione, in particolare attraverso la
cooperazione internazionale.
Articolo 38 –Relazione del Comitato con altri organismi
Per promuovere l’applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare
la cooperazione internazionale nel settore interessato dalla presente
Convenzione:
(a) le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno
il diritto di farsi rappresentare in occasione dell’esame dell’attuazione delle
disposizioni della presente Convenzione che rientrano nel loro mandato. Il
Comitato può invitare le istituzioni specializzate e ogni altro organismo che
ritenga adeguato a fornire pareri specialistici sull’attuazione della Convenzione
nei settori che rientrano nell’ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato
può invitare le istituzioni specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite
a presentare rapporti sull’applicazione della Convenzione nei settori che rientrano
nel loro ambito di attività;
(b) il Comitato, nell’esecuzione del proprio mandato, consulta, ove lo ritenga
opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, al
fine di garantire la coerenza delle rispettive linee guida sulla stesura dei rapporti,
dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali e di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni nell’esercizio delle rispettive funzioni.
Articolo 39 –Rapporto del Comitato
Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all’Assemblea Generale e
al Consiglio Economico e Sociale, e può formulare suggerimenti e raccomandazioni
generali basati sull’esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli
Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto
del Comitato accompagnati dai commenti, ove del caso, degli Stati Parti.
Articolo 40 – Conferenza degli Stati Parti
1. Gli Stati Parti si riuniscono regolarmente in una Conferenza degli Stati Parti
per esaminare ogni questione concernente l’applicazione della presente
Convenzione.
2. La Conferenza degli Stati Parti viene convocata dal Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente Convenzione. Le riunioni successive vengono convocate dal
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ogni biennio o
su decisione della Conferenza degli Stati Parti.
Articolo 41–Depositario
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario
della presente Convenzione.
Articolo 42 – Firma
La presente Convenzione è aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e delle
Organizzazioni d’integrazione regionale presso la sede dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.
Articolo 43 – Consenso ad essere vincolato
La presente Convenzione è sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla
conferma formale delle Organizzazioni d’integrazione regionale firmatarie. E’
aperta all’adesione di ogni Stato o Organizzazione d’integrazione regionale
che non abbia firmato la Convenzione stessa.
Articolo 44 – Organizzazioni d’integrazione regionale
1. Per “Organizzazione d’integrazione regionale” si intende ogni organizzazione
costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati membri
hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate
dalla presente Convenzione. Nei propri strumenti di conferma o adesione
formale, tali Organizzazioni dichiarano l’estensione delle loro competenze
nell’ambito disciplinato dalla presente Convenzione. Successivamente, esse
notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell’estensione delle
proprie competenze.
2. I riferimenti agli “Stati Parti” nella presente Convenzione si applicano a tali
organizzazioni nei limiti delle loro competenze.
3. Ai fini del paragrafo 1 dell’Articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell’Articolo 47 della
presente Convenzione, non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati
da un’Organizzazione d’integrazione regionale.
4. Le Organizzazioni d’integrazione regionale possono esercitare il loro diritto
di voto nelle questioni rientranti nell’ambito delle loro competenze, nella
Conferenza degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri
Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Tali Organizzazioni
non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio
diritto, e viceversa.
Articolo 45 –Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo
alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d’integrazione regionale che
ratificheranno o confermeranno formalmente la presente Convenzione o vi
aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà
in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello
Stato o dell’Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di
conferma formale.
Articolo 46 –Riserve
1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo della
presente Convenzione..
2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.
Articolo 47 – Emendamenti
1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione
e sottoporlo al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il
Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti,
chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una
conferenza degli Stati Parti al fine di esaminare tali proposte e di prONUnziarsi
su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno
un terzo degli Stati Parti si prONUnziano a favore della convocazione di tale
conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto gli auspici
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla
maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto
dal Segretario Generale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l’approvazione
e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.
2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni
del paragrafo 1 del presente Articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i
due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell’adozione dell’emendamento.
Successivamente, l’emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo
giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione.
L’emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che l’hanno accettato.
3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide in questi termini per consenso, un
emendamento adottato e approvato in conformità al paragrafo 1 del presente
Articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entra in vigore
per tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero
di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli
Stati Parti alla data dell’adozione dell’emendamento.
Articolo 48 –Denuncia
Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica
scritta al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La
denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte
del Segretario Generale.
Articolo 49 – Formati accessibili
Il testo della presente Convenzione viene reso disponibile in formati
accessibili.
Articolo 50 – Testi autentici
I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo della presente
Convenzione fanno ugualmente fede.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi
Governi, hanno firmato la presente Convenzione



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