La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 205 del 16 luglio 2014, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Siena relativamente all’art. 1, comma 51, della legge n. 92/2012 e del...

Da Rebecca63

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 205 del 16 luglio 2014, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Siena relativamente all’art. 1, comma 51, della legge n. 92/2012 e dell’art. 51, comma 1, lettera n. 4, del codice di procedura civile. La questione riguardava la compatibilità della presenza dello stesso giudice che aveva già esaminato le questioni sommarie nei licenziamenti ex art. 18 della legge n. 300/1970, nella fase decisionale, cosa che ha generato diverse posizioni presso vari distretti giudiziari circa la compatibilità (Bologna , Monza , Milano) e la non compatibilità (Roma, Firenze, Torino). La Consulta ha osservato che, a prescindere dalla presenza di motivi di inadeguatezza della motivazione, la questione appare costituzionalmente inammissibile in quanto si risolve nel tentativo di ottenere dalla stessa Corte, con l’uso dell’incidente costituzionale, l’avallo circa una delle due interpretazioni scaturenti dalla giurisprudenza di merito.

Corte Costituzionale Ordinanza n. 205 del 16 Luglio 2014

Teramo, 18 Luglio 2014 Avv. Annamaria Tanzi

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