La disciplina della “reciproca soccombenza” di cui all’art. 92, comma 2, del codice di procedura civile dev’essere letta in senso ampio, potendosi in essa ricomprendere più di quanto appaia dal suo tenore letterale.

Da Rebecca63

La nozione di soccombenza reciproca, volta a consentire la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., può ricorrere, anche in relazione al principio di causalità, qualora vi sia: una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti; l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri; quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.

Cassazione Civile, Sez. VI, Ord. 04 Gennaio 2013, n. 134

Teramo, 19 Gennaio 2013 Avv. Annamaria Tanzi

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