-Di Mara Formaggia
Il diritto all’unità famigliare è sancito dall’art. 29 della Costituzione italiana e dalla Direttiva 2003/86 CE del 22 Settembre 2002 e viene tutelato dallo Stato italiano attraverso normative ed iniziative volte a favorire la sua attuazione.
Per i cittadini italiani ed in generale della comunità europea il D.Lgs. 30/2007 disciplina i diritti dei loro famigliari di altra nazionalità quali il coniuge, i figli fino a 21 anni (anche quelli del coniuge), i genitori (anche quelli del coniuge extracee) e rende indiscutibile il diritto di questi a vivere in Italia o nel resto dell’Area Schengen.
I suddetti famigliari se necessitano di visto Schengen per entrare in Italia dovranno richiederlo direttamente al Consolato italiano dello Stato di Residenza con la documentazione che dimostra il legame di parentela, non sono richiesti requisiti relativi al reddito o all’idoneità dell’alloggio ed il visto è gratuito, oltre che deve essere rilasciato con la massima priorità. Inoltre una volta arrivati in Italia avranno diritto alla Carta di soggiorno per famigliari di cittadini comunitari, al primo rilascio avrà validità 5 per anni e successivamente al rinnovo diverrà a tempo indeterminato.
Oltre a ciò i famigliari fino al secondo grado conviventi di un cittadino italiano godono dello status di inespellibilità ai sensi dell’ex art. 19 del D.lgs. n. 286/98 ed hanno sempre diritto a un titolo di soggiorno.
I cittadini comunitari (spagnoli, rumeni, bulgari, etc…), che intendono soggiornare in Italia insieme ai loro famigliari extracee, dovranno dimostrare di avere i mezzi minimi di sussistenza per se e per i propri famigliari.
Invece i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia potranno ricongiungere ai sensi del D.Lgs. n. 5/2007, i seguenti famigliari:
-coniuge
-i figli minori (anche del coniuge)
-figli maggiorenni a carico con disabilità totale invalidante
-genitori a carico che non abbiano un adeguato sostegno familiare nel loro Paese di origine
Il nullaosta per ricongiungimento famigliare va richiesto alla prefettura, procedura che ora si effettua online accedendo al portale https://nullaostalavoro.interno.it, dimostrando di avere un reddito sufficiente per il mantenimento di sé e dei propri cari, oltre a disporre di un alloggio idoneo.
Una volta ottenuto il nullaosta, il consolato italiano del paese di residenza del famigliare da ricongiungere, verificata la sussistenza del rapporto di parentela, rilascerà il visto di ingresso. Il famigliare una volta in Italia avrà diritto ad un permesso di soggiorno della stessa durata di quello in possesso del famigliare a cui si è ricongiunto.
E’ importante sottolineare che eventuali espulsioni amministrative a carico del famigliare che si intende ricongiungere non sono motivo ostativo per il rilascio allo stesso del visto Schengen o del nullaosta, ma sarà necessario attivarsi per la cancellazione della segnalazione SIS, ovvero di non ammissibilità nell’Area Schengen a seguito di espulsione.
L’unico motivo di rifiuto al ricongiungimento famigliare può essere che la persona rappresenti una seria minaccia per la pubblica sicurezza.