La finanziaria 2008 ha ridisegnato il quadro normativo delle comunita’ montane

Creato il 05 ottobre 2010 da Giovannipaoloferrari


Con la Legge Finanziaria 2008 è ritornata con prepotenza l’istanza di riforma delle Comunità montane. Tutte le regioni interessate si stanno mobilitando, poiché secondo quanto contenuto nel testo della Finanziaria 2008, lo Stato alla data del 31 luglio 2008, in caso di inerzia delle Regioni, interviene per l’eliminazione di quelle Comunità montane che non avranno le carte in regola , secondo i requisiti di altimetria e dislivello richiesti. L’obiettivo centrale, di interesse nazionale, che si pone il disegno legge, è quello di combattere i localismi improduttivi e riconfigurare il territorio, attraverso accorpamenti e soppressioni, secondo logiche di risparmio, al fine del contenimento della spesa pubblica, in un momento di grave difficoltà economica che attraversa l’intera Nazione. Nel nuovo assetto del territorio montano, come prospettato e ridisegnato dalla proposta di legge (21 Comunità a regime), vanno ricompresi i Comuni classificati montani e parzialmente tali (art. 2, comma 1) oltre, poi, all’eventuale inserimento di Comuni classificati non montani che risultano interclusi in una comunità o tra due comunità (art. 2, comma 2 e 3). Un intervento più drastico, invece, riguarda i Comuni costieri e quelli con la popolazione dei Comuni, appartenenti alla Comunità montana di riferimento, secondo i criteri numerici fissati dal disegno legge con una soglia demografica di 15mila abitanti, laddove, se superiore, il relativo rappresentante viene automaticamente escluso dagli organi della Comunità montana, se, invece, inferiore a tale soglia, il Comune potrà fare domanda di inclusione. Le modifiche territoriali, in tal modo predisposte, decorrono a far data dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della legge (art. 21, comma 1). Sempre al fine di conseguire risparmi di spese, il disegno di legge ha previsto, tra le finalità primarie (art. 1, comma 2, lettera b), “l’unificazione in capo a un solo Ente di compiti e responsabilità al fine del graduale superamento della sovrapposizione di Enti di governo e di gestione dei servizi negli stessi ambiti territoriali”. L’obiettivo è quello di identificare, nel medesimo soggetto, il personale politico delle Comunità montane con quello dei Comuni, senza duplicazioni e con maggiore responsabilizzazione nella qualità di tutori di un interesse pubblico diffuso e collettivo per un serio e responsabile riassetto del patrimonio montano regionale. Inoltre, nell’ambito del disegno di legge, il programma di riorganizzazione delle funzioni delle Comunità si ispira a principi di collaborazione, cooperazione e associazione con l’ordinamento dei Comuni attraverso funzioni amministrative proprie e delegate (art. 4), per garantire l’esercizio in comune delle stesse funzioni, per un razionale sfruttamento del suolo e, per l’applicazioni di provvedimenti specifici e mirati. Tale esigenza trova positiva eco nel fatto che solo il singolo Comune potrà essere a conoscenza della peculiarità del proprio contesto paesaggistico da tutelare, delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, dei fenomeni di dissesto, delle zone di degrado, dell’appartenenza a sistemi naturalistici (per es. i Parchi nazionali), con conseguente diversità delle tipologie di intervento da Comune a Comune, in base alla diversità di territorio. Il disegno di legge ha dettato disposizioni anche in materia di compensi economici per gli appartenenti all’Ente Comunità montana: l’art. 14, in merito, istituisce l’eliminazione del gettone di presenza ai componenti del Consiglio Generale per le sedute, riconoscendo agli stessi solo il rimborso delle spese sostenute per raggiungere la sede della Comunità montana, spese riconosciute anche al Presidente dell’Ente e agli Assessori, cui spetta anche l’indennità di funzione, ridotta al 40%. Il disegno legge prevede, inoltre, relativamente al personale, entro 30 giorni dall’insediamento dei nuovi organi, la rideterminazione della pianta organica (art. 23, comma 1) e laddove risultino esuberi, l’attivazione delle procedure di mobilità (art. 23, comma 4), oltre alla risoluzione automatica dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati ai sensi dell’art. 90 dig n. 267/2000, alla data di insediamento dei nuovi organi (art. 23). Le nuove disposizioni dettate per le Comunità montane contribuiscono alla promozione, allo sviluppo e alla difesa del territorio regionale (art. 4, comma 1), alla luce di una maggiore coerenza del sistema e di una conseguente maggiore responsabilità sia degli operatori del settore, ma anche della stessa popolazione. Le disposizioni disciplinate dal disegno di legge, in conformità alla Legge nazionale ed europea (comma 2 lettera a), coniugano le esigenze di conservazione e salvaguardia del patrimonio naturale (art. 4, comma 1) al fine di preservare l’ambiente in cui viviamo e garantirlo alle generazioni future. La valorizzazione dell’aspetto ambientale dei territori montani da parte delle Comunità, con il prezioso lavoro di chi opera per la loro tutela, si traduce in un potenziamento dell’economia del Paese per un più diffuso ed equo benessere. Il Consiglio regionale, non potrà che esprimere parere positivo al disegno di legge che ha contemperato – in ossequio al primario principio di economicità e della razionalizzazione del territorio e delle forze organiche – le varie e diverse esigenze legate alla montanità dei territori alla luce del quadro normativo.