Tutte le relazioni, innanzitutto, hanno stigmatizzato il pauroso carico di procedimenti arretrati tuttora pendenti in tutti i distretti giudiziari, constatando amaramente che il settore civile è quasi penalizzato, mentre quello penale è sul punto di raggiungere tale infausto traguardo.Le cause indicate sono varie, riconducibili sostanzialmente ai tagli di bilancio che hanno inciso sugli investimenti necessari per la modernizzazione del settore nonché, indubbiamente, ad una sua mancata razionalizzazione.
Ciò fa sì che in varie parti del territorio nazionale esistano uffici giudiziari con gravi carenze di personale ovvero ne operino altri quasi anacronistici (quelli militari), le cui competenze potrebbero essere ben svolte della giustizia ordinaria (opportunamente potenziata), con benefici evidenti (si pensi al solo risparmio delle spese necessarie per mantenere le sedi, spesso imponenti e prestigiose, degli organi della giustizia militare).
Tutto ciò si ripercuote, ovviamente, sulla funzionalità dell’intero apparato, causando deleterie conseguenze su tutta la collettività, costretta a pagare ingenti somme per compensare i paurosi ritardi (spesso sanzionati anche dalla Corte di Giustizia europea) con cui le sentenze vengono emesse (laddove ciò avviene). I cittadini che hanno invece la ventura (ovvero la tragedia) di essere parti in causa in procedimenti (sia penali che civili) subiscono vicissitudini inenarrabili e spesso non riescono a vedersi riconosciuti quel diritto alla giustizia che, è appena il caso di ricordarlo, è garantito dalla Carta Costituzionale.
E’ quindi evidente come sia necessario al più presto una poderosa inversione di rotta che ci faccia uscire dagli infimi posti della classifica relativa al funzionamento del sistema giustizia.
Varie sono le strade che devono essere percorse. Se ne suggeriranno qui solo alcune, tutte valide per il settore penale, il cui handicap fondamentale è quello di non riuscire a garantire le due caratteristiche fondamentali della pena (anch’esse sancite dalla Costituzione): la certezza (ovvero l’esigenza che le sentenze di condanna vengano davvero scontate) e le sue finalità preventive (la necessità che la prospettiva della detenzione sia davvero il forte deterrente che ingeneri il giusto timore a non compiere reati).
In primo luogo si ritiene necessaria una depenalizzazione dei reati c.d. “minori” (gran parte delle contravvenzioni e parte dei delitti, naturalmente quelli di basso impatto sociale), la cui definizione comporta attualmente un oneroso gravame burocratico, che sarebbe così eliminato del tutto consentendo un tempestivo soddisfacimento degli interessi delle parti.
Un maggior ricorso ai riti processuali c.d. “alternativi”, nel rispetto naturalmente delle norme vigenti, consentirebbe inoltre una definizione più celere dei procedimenti, con l’immediata applicazione delle pene irrogate.
Altri interventi potrebbero riguardare, infine le strutture carcerarie e le modalità con cui vengono scontate le pene.
L’aumento della popolazione detenuta e la necessità di attuare le finalità rieducative della pena comportano la necessità della costruzione di nuove carceri e dell’ammodernamento di quelle esistenti, in modo da consentire ai reclusi di beneficiare dei requisiti minimi per garantire anche in quei luoghi un’esistenza dignitosa.
Si suggerisce, infine, un ultimo ma più efficace (almeno per chi scrive) strumento per perseguire le finalità deterrenti della pena. Ciò potrebbe essere ottenuto con un ampliamento dell’uso delle case di lavoro, previste dal nostro ordinamento solo come misura di sicurezza (quelle inflitte, cioè, dopo la totale espiazione di una pena detentiva), largamente diffuse altrove proprio come modalità comune di reclusione.
Queste strutture, infatti, potrebbero essere destinate ad accogliere le persone condannate a pene definitive ovvero quelli che, per la loro estrema pericolosità sociale, sono sottoposte alle prescrizioni dell’art. 41 bis dell’Ordinamento penitenziario. Entrambe tali tipologie di reclusi, infatti trascorrono le loro giornate senza far quasi nulla, circostanza che indubbiamente abbruttisce caratterialmente e, dall’altro lato, dà loro lunghi momenti per poter pianificare la prosecuzione delle loro attività delittuose (la cronaca giudiziaria è piena di indagini che hanno dimostrato che i boss sottoposti al carcere duro hanno contribuito a impartire ordini tramite i colloqui con i parenti o l’inoltro della corrispondenza, pur se sottoposta a censura).
La destinazione di tali soggetti, naturalmente nella massima cornice di sicurezza, allo svolgimento di lavori di pubblica utilità (es. opere stradali o ferroviarie) consentirebbe di ottenere due indubbi benefici: far uscire per varie ore della giornata i detenuti dal carcere, spezzando la dura monotonia delle loro giornate, sempre uguali e grigie.
In secondo luogo, soprattutto, si eviterebbe che il trascorrere nell’ozio così lunghi periodi di tempo induca i reclusi, soprattutto quelli aventi posizioni di rilievo nella loro organizzazioni criminali a programmare altri delitti (lo svolgimento di duri lavori, naturalmente adeguatamente retribuiti e sottostanti a tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro, li assorbirebbe totalmente nella mente e nel fisico).
Sono queste alcune indicazioni ritenute utili per incidere efficacemente sugli annosi problemi del pianeta giustizia, rendendo quest’ultima effettiva e facendole recuperare appieno la sua importantissima funzione nel nostro sistema democratico.