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La mediazione obbligatoria finisce davanti la Corte Costituzionale

Da Butred77

A neanche un mese dal suo debutto, la conciliazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. nr.28/2010, pare non convincere gli operatori del diritto. Così, il Tar Lazio, con ordinanza dello scorso 12 aprile, accoglie l’eccezione di incostituzionalità di buona parte del decreto 28/2010 sulla mediazione.

Sono “incriminati” l’art.5 e l’art. 16 del decreto; più propriamente,

dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. n.28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice)”.

Inoltre, “dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77  Cost, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d. lgs. n.28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza”.

Secondo il Tar, tali disposizioni sarebbero incostituzionali poichè “in contrasto con l’art. 24 Cost. (diritto di difesa e di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi) nella misura in cui determinano, nelle considerate materie, una incisiva influenza da parte di situazioni preliminari e pregiudiziali sull’azionabilità in giudizio di diritti soggettivi e sulla successiva funzione giurisdizionale statuale, su cui lo svolgimento della mediazione variamente influisce.

Ciò in quanto esse non garantiscono, mediante un’adeguata conformazione della figura del mediatore, che i privati non subiscano irreversibili pregiudizi derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro offerti in valutazione per assentire o rifiutare l’accordo conciliativo, rispetto a quelli suscettibili, nel prosieguo, di essere evocati in giudizio”.

Ma anche in contrasto con l’art.77 Cost  (eccesso di delega)“atteso il silenzio serbato dal legislatore delegante in tema di obbligatorietà del previo esperimento della mediazione al fine dell’esercizio della tutela giudiziale in determinate materie”, nonché “tenuto conto del grado di specificità di alcuni principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, art. 60 della l. 69/09, che risultano stridenti con le disposizioni stesse”.

Intanto il Ministro della Giusitizia Alfano, in un comunicato stampa ha precisato che nonostante il deferimento del testo di legge alla Consulta, lo stesso, “ resta vigente e operante, come in ogni altro dei molti casi in cui pende una questione di legittimità su norme processuali”.

Attendiamo dunque la decisione della Corte Costituzionale

Fonte: www.diritto24.ilsole24ore.com


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