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La modifica del Codice di Giustizia Sportiva, art. 11 e 16 (la “discriminazione territoriale”)

Creato il 18 ottobre 2013 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

Nessuna marcia indietro da parte della Figc, che conferma l’impianto normativo esistente sulle sanzioni comminate per discriminazione razziale e territoriale introducendo un graduale sistema sanzionatorio che consentirà agli organi di Giustizia Sportiva di valutare, dal secondo episodio in poi, la chiusura di singoli settori degli stadi senza far scattare automaticamente la chiusura dell’intero impianto. È stata inoltre approvata all’unanimità, dal Consiglio Federale riunito a Roma, la sospensione condizionale e la sottoposizione dei club ad un periodo di prova di un anno, mutuando il principio in vigore a livello internazionale. Inoltre sarà richiesto dalla Figc a tutti i club un maggiore impegno al rafforzamento delle strutture interne per migliorare i rapporti con le tifoserie.


L’art 16 del nuovo testo prevede che

gli organi della giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari comminate alle società. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva  sottopongono la società ad un periodo di prova di 1 anno. Se durante il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

 

Una modifica alla disciplina in vigore nel Codice di Giustizia Sportiva della Figc, a proposito del sistema sanzionatorio, fermo restando il principio della discriminazione territoriale e alla luce del quadro normativo esistente in sede FIFA, UEFA, CIO e CONI.

 

Abete ricorda che, in virtù della nuova norma, “la chiusura degli impianti resta ed è possibile già alla prima valutazione”, precisando che “questo dipende dall'intensità del fenomeno”.

 

 

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