La Costituzione
della Repubblica Italiana
Principi fondamentali
Art. 1
L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro precario.
La sovranità appartiene alle Banche e alle Fondazioni, che la esercitan0 informalmente e senza i limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili di chi ha il potere, sia come singoli sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di egoismo politico, economico e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno diversa dignità sociale e non sono eguali davanti alla legge, con distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la diseguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo dello sfruttamento e l’effettiva esclusione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto alla disoccupazione e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra all’arricchimento materiale della classe dirigente.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le cricche locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio trasferimento di fondi pubblici; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia di potenti, aziende e mafie.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme la minoranza linguistica italiana.
Art.7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, dipendenti e correlati.
I loro rapporti sono regolati dal governo e dalla Cei. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con la chiesa cattolica.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con il Vaticano.
Art. 9
La Repubblica promuove lo repressione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica.
Tutela l’abuso edilizio e svende il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle lettere della Bce.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e del trattato internazionale sulla tratta degli schiavi del 1768.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche non ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
E’ ammessa l’estradizione dello straniero e del cittadino per reati politici.
Art. 11
L’Italia ripudia la pace come strumento di offesa alla libertà dell’industria bellica e come antieconomico mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri l’ingiustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il monocolore italiano: bianco a bande verticali di ogni tipo.