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La nuova tassazione Irap sulle auto aziendali per professionisti, dipendenti, agenti e rappresentanti

Da Raffa269

La nuova tassazione Irap sulle auto aziendali per professionisti, dipendenti, agenti e rappresentantiLa nuova tassazione Irap sulle auto aziendali per i professionisti, dipendenti per le auto in uso promiscuo ma non per gli agenti e rappresentanti di commercio subisce una drastica riduzione con l'introduzione della riforma Fornero del 2013 e qui cerco di dare quache chiarimento alle vostre domande. In questo articolo cerchiamo di evidenziare le conseguenze che tale riforma nella determinazione del valore della produzione netta che rappresenta la base imponibile su cui calcolare l'Irap secondo le proprie aliquote Irap regionali. Abbiamo visto come nella determinazione dell'Ires la deducibilità connessa all'utilizzo di veicoli scende dal 40% al 27,5% a partire dal 2013 quindi una riduzione netta delle 12,5%. Tale riduzione si applica sempre ai costi sostenuti e quindi limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli di cui sono proprietari imprese o professionisti.

Irap per agenti e rappresentanti di commercio

Gli agenti e rappresentanti di commercio invece come abbiamo avuto modo di scrivere un articolo dedicato al regime di deducibilità sulle auto non si e' modificata in quanto per l'agente o il rappresentante la deducibilità resta pari all'80% del costo sostenuto.

Irap sulle auto date in uso promiscuo ai dipendenti

Discorso a parte invece merita la tassazione per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta in cui sono in servizio (183 giorni se lavorano tutto l'anno di imposta e di conseguenza per periodi di imposta inferiori all'anno solare), in quanto la riduzione della deducibilità in capo alle imprese che scende dal 90% al 70% e ciò determina che i dipendenti avranno tassate in busta paga queste somme aggiuntive come fringe benefit.

Da quando entreranno in vigore la nuove deducibilità sulle auto ai fini Irap

La riforma Fornero del 2012 entra in vigore a partire dall'anno di imposta 2013 per cui tutti gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2013 dovranno essere effettuati calcolando il nuovo impatto fiscale ridotto. Ai fini della tassazione dell'Irap bisogna sempre tenere in considerazione i principi che caratterizzano tale imposta ossia il principe degli inerenza e della imputazione a conto economico dei costi secondo criteri civilistici quindi secondo la corretta applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali.

Dalla finanziaria del 2008 come sappiamo con i costi e i ricavi non vengono più rettificati sulla base delle norme previste dal Tuir ma prevalgono i criteri di imputazione civilistica ossia di iscrizione in bilancio secondo la corretta applicazione dei principi contabili. In sintesi se fai bene il bilancio non devi avere paura della deducibilità del costo dal valore della produzione netta (o meglio della base imponibile) Irap. I principi contabilin applicati correttamente principi come quello di correlazione costi-ricavi e di altre complesse applicazioni: in pratica si stabilisce che i costi ed i ricavi anche se vengono imputati in voci che non rientrano direttamente nella determinazione del valore della produzione netta (o base imponibile Irap) se sono correlati però a componenti positivi e negativi di reddito del valore della produzione di periodi di imposta precedenti successivi hanno comunque rilevanza ai fini della quantificazione della base imponibile Irap. E necessario però effettuare una distinzione questo. Nelle società di persone però e nel caso della determinazione della base imponibile Irap per queste, che non hanno fatto esplicita richiesta di essere tassate secondo i principi di società di capitali dovranno terminare la propria produzione netta secondo il nuovo articolo 5-bis del decreto Irap che ti impone proprio quello di considerare come valore della produzione netta la differenza tra i ricavi validi ai fini dell'articolo 85 oltre che altre variazioni ma di assumere comunque come criteri per la quantificazione quelli valevoli ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES.

In poche parole

Le modifiche normative ai fini del trattamento fiscale delle auto per l'Irap svolge la propria influenza abbassando deducibilità dal 40% il 27,5% e nel caso di autovetture concessi in uso dipendenti dal 90% al 70% come avviene per l'Ires. Il discorso invece cambia se si tratta di regimi fiscali di deducibilità dell'auto ai fini Irap per nel caso delle società di capitali in quanto in questo caso prevarranno quei principi sopra elencati che non hanno nulla a che vedere con le nuove regole di determinazione del valore della produzione netta.

Sono quindi per le società di capitali due tributi ad oggi completamente autonomi e quindi con dei regimi di imponibilità differenti per cui si assiste a una totale deducibilità dei costi delle auto sempre che rispettino i principi di inerenza e di correlazione.

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