La polizia non ha l'etilometro? L'automobilista non ha l'obbligo di seguirli al comando distante 30 km per l'accertamento

Da Avvdanielaconte

L'etilometro per l'accertamento del tasso alcolemico


L'automobilista fermato per l'accertamento del tasso alcoolemico non ha l'obbligo di seguire gli agenti - che non hanno con sè l'etilometro - ad un posto di polizia distante 30 km dal luogo del fermo, allo scopo di essere sottoposto all'alcoltest. Si tratta di una compressione del diritto alla libertà individuale
Un automobilista fermato da agenti per l'accertamento del tasso alcolemico - c.d. alcoltest - non ha l'obbligo di seguire questi ultimi, che non hanno con sè l'etilometro, ad un posto di polizia distante 30 km. per essere sottoposto all'accertamento. 
L'art. 186, 7^ comma, del Codice della Strada stabilisce, infatti, che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).
La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione
".
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione - Sez. 4^ penale - con la sentenza n. 21192 del 2012 (emessa il 14.03.2012 e depositata in cancelleria il 31.05.2012).
La Suprema Corte ha precisato che, nel caso di specie, non ricorrono le fattispecie previste dai commi 3, 4, e 5 dell'art. 186 C.D.S. - che giustificano la
In particolare, nell'ipotesi all'esame della Suprema Corte: 1) non si era in presenza di un incidente stradale; 2) la polizia non aveva invitato l'automobilista fermato a seguirli "al più vicino posto di polizia" (come prescritto dalla legge), ma presso un posto di polizia situato a rilevante distanza dal luogo del fermo.
Gli ermellini hanno aggiunto che l'art. 186 C.D.S. non prevede l'accompagnamento coattivo del conducente allo scopo di sottoporlo all'alcoltest, tanto più che difetta - nel caso di specie - " il presupposto del preventivo accertamento qualitativo di cui al terzo comma (esame con etilometro) " .
Di conseguenza, l'invito a seguirli presso un posto di polizia distante 30 km. dal luogo del fermo rivolto dagli agenti all'automobilista fermato, " con conseguente sensibile limitazione della libertà del predetto (OMISSIS), il suo rifiuto all'adempimento di un obbligo non dettato dall'invocato combinato disposto dei commi settimo e terzo dell'art. 186, non integra la contravvenzione prevista da dette disposizioni ".
Alla luce delle motivazioni sopra citate, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.
CASSAZIONE N. 21192 DEL 31.05.2012
Roma, 10 giugno 2012   Avv. Daniela Conte
RIPRODUZIONE RISERVATA


Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :