IL RISCATTO:
il riscatto consente di valutare periodi e servizi non coperti da contribuzione obbligatoria nell’ambito di una gestione previdenziale. Il riscatto di questi periodi è sempre oneroso. La disciplina sul riscatto differisce da quella del settore privato in quanto diversi periodi riscattabili sono stati previsti da normative speciali preesistenti la riforma pensionistica.
Una serie di assenze invece sono comuni per tutti i lavoratori e in particolare quelle elencate al successivo punto 3). Dal punto di vista del calcolo degli oneri valgono, in linea generale, le regole comuni e pertanto, nei casi di applicazione del sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l’attuazione dell’art. 13 L. 1338/1962; per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le relative disposizioni (art. 2, co. 5, D.Lgs. 184/1997).
La disciplina alla gestione ex INPDAP distingue i seguenti casi di riscatto:
1)Iscritti alla Cassa dello Stato.
Sono riscattabili a domanda, con onere a carico dell’interessato, i seguenti periodi e servizi:
– servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’Inps;
– durata legale dei corsi universitari (dal 12 luglio 1997 anche se non richiesti per il posto ricoperto);
– diploma universitario (conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre);
– diploma di laurea;
– diploma di specializzazione (che si consegue al termine di un corso non inferiore a due anni);
– dottorato di ricerca;
– lauree brevi;
– corsi di specializzazione successivi al diploma di scuola media superiore, il cui titolo sia stato chiesto per il posto ricoperto;
– periodi di lavoro all’estero che non siano ricongiungibili o totalizzabili;
– periodi di aspettativa per seguire il coniuge che presta servizio all’estero;
– periodi di iscrizione ad Albi professionali o pratica richiesti per l’ammissione in servizio;
– servizio prestato in qualità di assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore.
2) Iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi, Cpug. Si possono riscattare:
– i servizi presso enti iscritti facoltativamente, prestati precedentemente alla data di iscrizione facoltativa;
– i servizi prestati presso aziende private che esercitano un pubblico servizio;
– i servizi prestati presso enti di diritto pubblico e istituti di credito di diritto pubblico;
– i periodi di servizio militare da trattenuto e quello da richiamato se anteriore all’iscrizione.
2.1) I periodi di studio impiegati per il conseguimento di diplomi sono ammessi a riscatto, a condizione che il titolo di studio sia espressamente richiesto per l’ammissione al posto ricoperto.
Sono riscattabili, pertanto, i seguenti periodi per conseguire titoli e diplomi:
– i periodi di iscrizione agli albi professionali, esclusivamente per il numero di anni richiesti quale condizione necessaria per l’ammissione al posto;
– i corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali;
– i corsi di specializzazione del personale laureato in medicina;
- i periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti;
– i corsi, non inferiori ad un anno, di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
– i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario nelle università;
– i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario ospedaliero da parte di iscritto Cps (limitatamente a 2 anni);
– i periodi di tempo coperti da borse di studio, a condizione che il rapporto intercorso tra l’ente che effettua la formazione e l’assegnatario della borsa di studio si sia svolto con modalità tali da configurare un rapporto di lavoro subordinato.
2.2) Inoltre possono essere riscattati i corsi per diplomi di: tecnico fisioterapista; infermiera professionale; ostetrica; assistente sociale; tecnico della riabilitazione; tecnico in logopedia; vigilatrice d’infanzia; educatore professionale; e i seguenti periodi di diploma di laurea, diploma universitario, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca.
3) Periodi riscattabili dai dipendenti iscritti a tutte le forme esclusive (Stato ed Enti locali).
Sono riscattabili i seguenti periodi non coperti da contribuzione obbligatoria (D.Lgs. 564/1996):
– i periodi di assenza facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro nella misura massima di cinque anni, a condizione che il dipendente possa far valere cinque anni di versamenti contributivi;
– i periodi successivi al 31 dicembre 1996 in cui il rapporto di lavoro si è interrotto o è stato sospeso in base a norme di legge o di contratto, nella misura massima di tre anni;
– i periodi successivi al 31 dicembre 1996 impiegati nella formazione professionale, nello studio e nella ricerca per l’acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione o per l’avanzamento in carriera, se il titolo o l’attestato sono stati poi conseguiti (quando previsto);
– i periodi successivi al 31 dicembre 1996 in cui non si è prestato servizio per gli iscritti che svolgono attività da lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale
3.1) Sono riscattabili inoltre i periodi utili al conseguimento di titoli di studio riconosciuti in Italia e rilasciati da un paese membro dell’Unione europea, se attestano una formazione necessaria per poter esercitare una professione nello stato in questione.