LA PENSIONE di VECCHIAIA: i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia variano a seconda del sistema di calcolo con cui il trattamento verrà liquidato (INPDAP, circ. 18/2010):
- Pensioni liquidate secondo il sistema retributivo e il sistema misto: alla pensione di vecchiaia si può accedere con i seguenti requisiti, validi fino al 31 dicembre 2011:
– 65 anni per gli uomini e 61 per le donne, insieme a 20 anni di anzianità contributiva o di servizio.
Per le donne il requisito anagrafico è ulteriormente incrementato di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell’età di 65 anni (art. 22-ter L. 102/2009);
– per chi era titolare di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1992, vale la deroga per cui si può andare in pensione con 15 anni di contributi (articolo 2 D.Lgs. 503/ 1992).
- Pensioni liquidate secondo il sistema contributivo: a partire dal 1° gennaio 2008 sono quattro i casi in cui si può accedere al trattamento, con i seguenti requisiti:
* aver compiuto 65 anni e aver maturato almeno 5 anni di contributi;
* aver compiuto 60 anni ovvero 61 dal 2010 e aver maturato almeno 5 anni di contributi per le donne, purché l’importo da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale;
* aver maturato 40 anni di contributi, a prescindere dall’età;
* aver maturato almeno 35 anni di contributi e aver compiuto un’età pari a quella prevista per la pensione di anzianità;
- Pensioni liquidate secondo il sistema misto: alla pensione di vecchiaia si può accedere con i seguenti requisiti, validi per il 2012:
* 66 anni per gli uomini e per le donne unitamente a 20 anni di anzianità contributiva o di servizio.
* per chi era titolare di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1992, vale la deroga per cui si può andare in pensione con 15 anni di contributi (articolo 2 D. Lgs. 503/ 1992).
- Pensioni di vecchiaia liquidate secondo il sistema contributivo: oltre agli stessi requisiti anagrafici sopra indicati e di anzianità contributiva, l'importo della pensione deve risultare non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale rivalutato in base alla media quinquennale del PIL. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se l’assicurato è in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.
Mantiene il diritto alla pensione con i requisiti previsti dalla normativa previgente:
1) chi ha maturato i requisiti entro il 31.12.2011 (v. sopra), anche se dovesse essere in servizio dopo tale data e anche se volesse optare per le nuove regole (Min. funz. pubb., circ. 2/2012);
2) chi ha maturato i requisiti con le regole precedenti al 6 dicembre 2011 e rientra tra i soggetti salvaguardati (v. Pensione anticipata):
3) chi ha maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità Contributiva previsti dalla normativa precedente (aver compiuto 57 anni di età unitamente a 5 anni di contribuzione con un importo di pensione non inferiore a 1,2 l'importo dell'assegno sociale). Per quanto riguarda poi il personale femminile delle forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite di età rimane fissato al compimento di 60 anni.
Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età già adottati prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012 (INPS Gestione ex INPDAP, circ. 37/2012).