Per causa di servizio si intende un danno fisico subito o una malattia contratta per cause o condizioni insite nel tipo di lavoro prestato. La concessione del privilegio prescinde dagli anni di servizio. Ha diritto alla pensione di privilegio l’iscritto che presenta le condizioni seguenti: ° contrazione di una malattia contagiosa o una malattia professionale, o una lesione traumatica, per causa o concausa di servizio;
° infermità che rende l’iscritto inabile al servizio (condizione non necessaria per le forze di polizia a ordinamento civile e militare). La pensione privilegiata è disciplinata, per gli iscritti alla Cassa trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS), dal D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, mentre per gli iscritti alle Casse gestite dall’ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza (IIPP) dal R.D.L. 3.3.1938, n. 680, L. 11.4.1955, n. 379, L. 22.11.1962, n. 1646, L. 11.8.1972, n. 485, L. 2.1.1986, n. 16 e L.8.8.1991, n. 274 (INPDAP, nota 9.7.2010). Per il personale civile la pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico se dall’infermità o dalla lesione contratta per fatti di servizio deriva l’inabilità assoluta e permanente per patologie ascritte alla tabella A del D.P.R. 915/1978 ed è svincolata da ogni requisito minimo di contribuzione e durata del servizio. La pensione privilegiata è stata abolita dal 6 dicembre 2011 (art. 6 L. 214/2011), salvo che per le seguenti categorie di lavoratori (INPS Gestione ex INPDAP, circ. 37/2012): 1) personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico; 2) per i procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011; 3) nei casi in cui alla predetta data non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione che sono 5 anni dalla cessazione del servizio per gli iscritti a CPDEL, CPS, CPI e CPUG e cinque anni dalla cessazione, elevati a dieci anni qualora l’infermità sia derivata da parkinsonismo per gli iscritti alla CTPS; 4) nelle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al dicembre 2011.