La previdenza dei dipendenti pubblici: la totalizzazione della quota pensione

Creato il 28 giugno 2014 da Robertoborz
 LA PREVIDENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI
LA TOTALIZZAZIONE DELLA QUOTA PENSIONE:

La quota della pensione totalizzata è determinata secondo i criteri di calcolo dell’opzione al sistema contributivo, a meno che non si sia maturato il diritto autonomo alla pensione; in questo caso i criteri di calcolo sono quelli del fondo pensionistico (sistema) di appartenenza.
Per il calcolo della quota alla gestione ex INPDAP col sistema retributivo occorre precisare le prerogative riconosciute ad un iscritto alla gestione ex INPDAP che determinano una modifica anche in merito alle modalità di liquidazione della quota di pensione alla gestione ex INPDAP in regime di totalizzazione (INPDAP, nota 56/2010).
In questo caso l’autonomo diritto, condizione necessaria per (v. anzianità maturata entro il 31.12.2011) lo liquidazione della quota di pensione (di competenza) con il sistema di calcolo retributivo, si intende conseguito in presenza dei requisiti minimi contributivi prescritti, e quindi anche in assenza di contestuale raggiungimento, in costanza di attività lavorativa, del requisito anagrafico di 65 anni prescritto per una pensione di vecchiaia.
In pratica, nel caso di pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione, l’iscritto ha diritto alla liquidazione della quota di pensione a carico della gestione ex Lnpdap con il sistema retributivo a condizione che abbia raggiunto almeno 20 anni di contribuzione (ovvero 15 anni qualora in possesso di contribuzione al 31/12/1992) mentre l'erogazione del trattamento pensionistico avverrà solo a seguito di maturazione del prescritto requisito anagrafico (ad es. per il 2012, 66 anni – per il 2013, 66 anni e 3 mesi ecc.). Ad esempio un assicurato è stato iscritto alla gestione ex INPDAP dal 1975 al 1995, poi ha versato contributi nel FPLD INPS dal 2003 al 2010. Nel 2011 compie 65 anni e chiede la totalizzazione dei due periodi. Il secondo periodo INPS verrà calcolato con il metodo di calcolo relativo all’opzione per il sistema contributivo, il primo periodo con quello retributivo, perché ha raggiunto lì il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia anche il requisito anagrafico l’ha compiuta dopo avere cessato il rapporto assicurato con alla gestione ex INPDAP.
La pensione totalizzata decorre dal primo giorno del 13° mese successivo al mese di maturazione dei requisiti (art. 12 L. 122/2010), anche dal 1° gennaio 2012 in poi, salvo per il personale della scuola che consegue i requisiti minimi per il diritto a pensione in regime di totalizzazione dal 1° gennaio 2012; in questo caso accede al trattamento pensionistico dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (in relazione al comparto di appartenenza Scuola o AFAM) successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti.
Tale particolare regime opera solo qualora l’ultimo periodo di iscrizione previdenziale sia riconducibile ad attività disciplinata dalla normativa del comparto scuola o AFAM; diversamente la decorrenza del trattamento pensionistico in regime di totalizzazione è fissata decorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (INPS Gestione ex INPDAP, circ. 37/2012).