CONTRIBUZIONE: i contributi per il finanziamento delle Casse sono stabiliti dai regolamenti e statuti delle medesime. Di norma sono previsti una contribuzione di base o soggettiva e un’altra cosiddetta integrativa, calcolate sui redditi professionali dichiarati ai fini fiscali oppure sul fatturato.
Ogni Cassa disciplina l’ammontare e i criteri di calcolo in modo autonomo l’una dall’altra. Dal 24.8.2011 le Casse di cui al D.Lgs. 103/1996 che calcolano la pensione col sistema contributivo, nonché le altre Casse che hanno adottato tale sistema di calcolo per una parte dei propri iscritti, hanno la facoltà di stabilire l’entità del contributo integrativo da un minimo del 2% ad un massimo del 5%, e tale percentuale è riscossa direttamente dall’iscritto medesimo all’atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.
Le delibere delle Casse possono inoltre destinare parte del contributo integrativo all’incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l’equilibrio economico (L. 133/2011 – art. 8 D.Lgs. 103/1996).
PROFESSIONISTI non ISCRITTI ALLE CASSE: per i professionisti non iscritti alle casse (perché ad esempio già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) scatta l’obbligo di pagare il contributo ridotto sui redditi professionali e il 2% a favore delle casse a titolo di contributo integrativo.
PRESCRIZIONE dei CONTRIBUTI: la regola generale della prescrizione del credito contributivo (5 anni) vale anche nei confronti delle Casse professionali e non può essere derogata dalle parti in quanto si tratta di materia di natura pubblicistica. Pertanto una volta esaurito il termine prescrizionale per il versamento della contribuzione obbligatoria, deve escludersi il diritto dell’assicurato a versare i contributi previdenziali prescritti (Cass. 25750/2009).
RISCATTO: gli ordinamenti di alcune Casse disciplinano la possibilità di riscatto studi universitari nonché di altri periodi specifici (ad es. periodi di praticantato). Nel caso di giovani che hanno riscattato gli studi universitari in una fase di non occupazione (possibilità prevista, dal 2007, dalla L. 247/2007), risulta possibile trasferire il montante accreditato all’INPS presso una Cassa professionale; la pratica di riscatto laurea deve essere definita con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della relativa domanda in considerazione del carattere negoziale di tale operazione.
Ciò quindi non influisce sulla circostanza che l’iscrizione alla Cassa possa retroagire (possibilità riconosciuta in alcune Casse) a prima della domanda di riscatto in un momento cioè carente del requisito dell’inoccupazione (INPS, msg. 5529/2009).