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La prima casa va considerata ai fini dell’esonero dalla dichiarazione dei redditi

Da Butred77

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione nr. 35/E dello scorso 25 marzo, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla compilazione del modello 730/2011 e, in particolare, in merito alla tabella relativa ai “Casi di esonero con limite di reddito”.

Questo perchè, nella tabella in questione, c’è l’indicazione generale in base alla quale “il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze. Dizione che, potrebbe portare a fraintendimenti nella compilazione del 730.

Con la risoluzione, si ribadisce che se si posseggono solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati), il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati, in quanto esso costituisce a tutti gli effetti un reddito di natura fondiaria.

In pratica, tale reddito fondiario deve essere calcolato per il limite di reddito che esonera dall’obbligo di dichiarazione (500 euro).

Nella risoluzione si fa l’esempio “di un soggetto che possiede un terreno con reddito imponibile di 450 euro ed un immobile adibito ad abitazione principale con reddito imponibile pari a 800 euro.

In tale ipotesi il reddito complessivo, pur risultando formato esclusivamente da redditi fondiari, ammonta a 1.250 euro (valore superiore al limite di 500 euro) e pertanto, non ricorrendo i presupposti dell’esonero, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione.

Ovviamente, l’imposta dovuta sarà calcolata soltanto sul reddito del terreno, pari a 450 euro, in quanto per l’abitazione principale e sue pertinenze spetta una deduzione corrispondente all’ammontare del relativo reddito (pari a 800 euro)”.


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