Le conseguenze, per il Soggetto pubblico inadempiente, sono molto gravi ed espongono i funzionari a responsabilità sia civili che penali. In questo caso l’ omissione è costata 1500 euro di spese processuali, cui devono aggiungersi gli accessori di legge e l’onorario per il patrocinatore del Comune.
Il caso portato all’ attenzione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna.
RFI spa aveva chiesto ad un Comune della Provincia di Cagliari, di adottare tutti i provvedimenti necessari per la soppressione dei passaggi a livello ferroviari esistenti nel territorio comunale. Il Comune non aveva dato seguito all’ istanza in quanto, già in un’ altra occasione, si era pronunciato negativamente su analoga pretesa della ricorrente.
Di qui il ricorso al TAR della Società, con la richiesta dell’ accertamento dell’ illegittimità del silenzio mantenuto dall’ Ente sull’ istanza presentata e dei provvedimenti conseguenti.
Il TAR(sentenza n. 00246 del 1 aprile 2014) accogliendo, in parte, il ricorso presentato da R.F.I. s.p.a. ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’ istanza presentata e l’ obbligo per l’ amministrazione di provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Tribunale ha, quindi, nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, un “commissario ad acta” che dovrà provvederà sull’ istanza nel successivo termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’ amministrazione per provvedere”.
Foggia, 9 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo