Vediamo come beneficiare della rateizzazione e quanto ci costa realmente.
Come si versano le imposte e le tasse derivanti dalla dichiarazione
Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.
I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica direttamente tramite il servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali, o ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario, oppure tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.
I contribuenti non titolari di partita IVA invece possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonchè i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell’Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate.
Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale, con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati, con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali, presso gli uffici postali, con assegni bancari e circolari nelle banche, con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.
Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
Nel compilare il modello di versamento F24 si deve tener presente che gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo, in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo, l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito alcun versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.
Il piano di rateizzazione delle imposte concesso dal legislatore e gli interessi passivi derivanti dalla dilazione di pagamento delle tasse:
Se versate il saldo ed il primo acconto in sette rate la rata di di giugno non subisce incrementi come naturale pensare.
- Sulla seconda rata da versare entro il 16 Luglio (o il mese successivo se avete optato per lo slittamento della prima rata al 16 Luglio) Irpef saranno dovuti interessi dello 0,14%.
- Sulla terza da versare entro il 16 Agosto e occhio a questa perchè la rischiate sempre di saltare per chè siete in ferie (o il mese successivo se avete optato per lo slittamento della prima rata al 16 Luglio) rata interessi dello 0,47%.
- Sulla quarta da versare entro il 16 settembre (o il mese successivo se avete optato per lo slittamento della prima rata al 16 Luglio) rata dello 0,80%.
- Sulla quinta rata da versare entro il 16 Ottobre interessi passivi del’ 1,13%
- Sulla sesta rata da versare entro il 16 novembre (o il mese successivo se avete optato per lo slittamento della prima rata al 16 Luglio) dell’1,46%
- Sulla settima rata del 2 dicembre dell’1,79%.
Se iniziate a versare la prima rata invece del 16 giugno il 16 luglio allora la base dell’importo andrà preventivamente maggiorata dello 0,40%.
Questo ovviamente negli ultimi anni gode di proroghe dell’ultimo secondo, come per esempio l’ultima del 2013 che ha spostato per alcune tipologie di contribuenti (quelli che compilano gli studi di settore) la scadenza del 16 giugno al 20 Luglio o 20 Agosto con maggiorazione. I codici tributo da utilizzare per il versamentoI codici tributo più ricorrenti da utilizzare a giugno per il versamento delle imposte e delle tasse, e più precisamente del saldo e acconto dell’Irpef, Iva, Irap Ires nonchè addizionali regionali e comunali:
4001: Irpef – Saldo
4033: Irpef – Acconto prima rata
4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione
6099: IVA annuale – Saldo
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario 3801: Addizionale regionale
3844: Addizionale comunale
3843: Addizionale comunale – Acconto
1795: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Saldo
1793: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto prima rata
1794: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto seconda rata o unica soluzione
1842: Cedolare secca locazioni – Saldo
- Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
- Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
Vi ricordo inoltre gli articoli correlati e di approfondimento come quello dedicato all’ acconto irpef dove trovate una guida per il calcolo, ma anche tanti altri importanti articoli dedicato alla compilazione del 730 dove troverete per esempio l’elenco delle deduzioni e delle detrazioni nel 730 per risparmiare sulle tasse.
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2014 ovvero entro il 16 luglio 2014 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.
Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella 1 e 2 rispettivamnte per i titolari e non di partita Iva.
La rateizzazione conviene
A mio personale avviso la rateizzazione sulle imposte conviene per via delle ridotto tasso di interesse applicato. Se a questo aggiungiamo che c’è chi nel frattempo investe la disponibilità economica per farla fruttare in brevi investimenti con un tasso di rischio accettabile (anche se il concetto naturalmente è squisitamente soggettivo) allora può definirsi conveniente la rateizzazione degli acconti.
Se invece avete difficoltà a gestire liquidità sul conto corrente nel senso che la spendete o la investite malamente allora meglio pagare subito e stare sereni.
Se avete problemi con la compilazione del modello F24 potete scrivere al sito e vediamo come aiutare.
Ma anche per esempio la guida alla cedolare secca sugli affitti per conoscere le principali caratteristiche della tassa piatta sulle locazioni.