La riforma del condominio

Creato il 17 aprile 2013 da Www.marsala.it @@il_volatore

Il 18 giugno 2013 entra in vigore il testo che riscrive diritti e doveri dei Condomini

Obblighi del Condominio:

  1. Per i Condomini con più di otto Condòmini è obbligatorio nominare un Amministratore;
  2. Possono svolgere l’incarico di Amministratore tutti coloro che hanno il godimento dei diritti civili, non sono stati condannati, interdetti o inabilitati, che non risultino nell’elenco dei protestati, che hanno conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale;
  3. Esporre una targa con le generalità e i recapiti dell’Amministratore, sia esso interno o un professionista, e le generalità del Condominio;

Obblighi dell’Amministratore:

  1. L’Amministratore deve istituire, conservare e aggiornare i registri di anagrafe condominiale, contabili, verbali assembleari e di nomina e revoca;
  2. L’Amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi della chiusura dell’esercizio;
  3. In caso di morosità, l’amministratore è tenuto a comunicare ai fornitori i dati dei Condòmini morosi;
  4. l’Amministratore può essere delegato a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali;
  5. l’Amministratore è tenuto ad adeguare i massimali della polizza RC se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari;

Obblighi contabili:

  1. L’Assemblea deve essere convocata annualmente per l’approvazione del rendiconto.
  2. Il Condominio deve avere un conto corrente condominiale su cui far transitare tutti gli incassi e i pagamenti;
  3. Il rendiconto condominiale deve essere redatto in modo da consentire una immediata verifica e deve contenere le voci di entrata ed uscita, una situazione patrimoniale del Condominio (debiti/crediti), i fondi e le eventuali riserve, e completato con una relazione.
  4. Il Condominio, in quanto sostituto di imposta, deve presentare il modello 770;
  5. Per le opere di manutenzione straordinaria e di innovazioni, implicanti elevate somme, l’assemblea deve costituire un fondo speciale di importo pari ai lavori;

Obblighi del Condòmino:

  1. Deve comunicare, in forma scritta, le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, il codice fiscale, la residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni altro dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione deve essere comunicata all’amministratore, in forma scritta, entro 60 gg.
  2. Il Condòmino può essere sanzionato per infrazioni al regolamento di condominio, le sanzioni possono variare da 200 a 800 euro;
  3. Il Condòmino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni;
  4. Il Condòmino deve dare comunicazioni all’Amministratore in caso di lavori di ristrutturazione all’interno della propria unità immobiliare;
  5. La nota di trascrizione di un atto tra vivi deve indicare la denominazione del Condominio, ubicazione e il codice fiscale.


Linee guida Rendiconto Condominiale:

  1. Il Rendiconto Consuntivo condominiale, realizzato secondo i principi contabili di competenza, tiene conto di tutte le spese maturate dal Condominio nell’anno.
  2. Il preventivo di spesa deve, pertanto, tener conto di tutti i servizi resi al Condominio, generando così una rata condominiale mensile completa di costi di assicurazione edificio, manutenzioni, energia elettrica, pulizia, ascensore, canone acqua, amministrazione e quant’altro necessario per assolvere a tutte le esigenze del Condominio.
  3. Il conguaglio spese verrà determinato per differenza tra quanto preventivato e versato e quanto effettivamente speso.
  4. Il Rendiconto d’esercizio si completa con la situazione di cassa e con lo stato patrimoniale del Condominio. In esse sono riportate tutte le entrate ed uscite e la situazione debitoria del Condominio verso i fornitori.

Obblighi del Condomino acquirente/venditore art. 63 att. c.c.

L’Amministratore, approvata la ripartizione, può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione ed è tenuto a comunicare ai creditori i dati dei Condòmini morosi.

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il Condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Chi subentra nei diritti di un Condòmino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui trasmessa è all’Amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.