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La ripartizione del compenso dell’amministratore di condominio. Il criterio dei millesimi di proprietà e la suddivisione in parti uguali.

Creato il 27 agosto 2010 da Ilnostrocondominio
La ripartizione del compenso dell’amministratore di condominio. Il criterio dei millesimi di proprietà e la suddivisione in parti uguali.
" L'amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato" (Cass. SS.UU. 8 aprile 2008 n. 9148).
La nomina del mandatario è obbligatoria in quei condomini con più di quattro partecipanti, restando, invece, facoltativa in quelle compagini con un numero inferiore di proprietari di unità immobiliari (art. 1129, primo comma, c.c.).
Applicandosi al rapporto amministratore – condominio le norme dettate in materia di contratto di mandato è del tutto consequenziale che in quest’ambito troverà applicazione l’art. 1709 c.c. Secondo tale norma " il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non e’ stabilita dalle parti, e’ determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza e’ determinata dal giudice".
In passato ci si è chiesti come si dovessero coordinare questa disposizione di legge con quella contenuta nel n. 1 del primo comma dell’art. 1135 c.c. secondo la quale nel decidere sulla conferma o revoca dell’amministratore, l’assemblea decide anche sulla sua eventuale retribuzione.
E’ il termine Eventuale che ha fatto sorgere il dubbio, quasi dovesse ritenersi che a differenza del mandato in generale nel caso dell’amministratore non operasse quella presunzione di onerosità prevista dal succitato art. 1709 c.c.
La Corte di Cassazione, sgombrando il campo da ogni dubbio, ha fatto chiarezza affermando che “ i rapporti fra amministratore e condominio sono regolati dalle disposizioni sul mandato: in particolare, per quanto riguarda la retribuzione, dall’art. 1709 cod. civ., secondo cui – contrariamente a quanto stabilito dal corrispondente art. 1753 del codice civile previgente e, per quanto riguarda espressamente l’amministratore del condominio, dall’art. 16 del r.d.l. 15 gennaio 1934, n. 56 – il mandato si presume oneroso. In tale contesto normativo, l’art. 1135, n. 1, cod. civ., che considera eventuale la retribuzione dell’amministratore, va inteso nel senso che l’assemblea può determinarsi espressamente per la gratuità” (Cass. 16 aprile 1987 n. 3774).
In sostanza, semplificando al massimo, è possibile affermare quanto segue: l’assemblea decide di nominare Tizio come amministratore e nulla si dice sul suo compenso. In questo caso, salvo accettazione da parte dell’assise del preventivo dell’amministratore, poiché il mandato il condominio deve reputarsi oneroso, Tizio avrà diritto ad essere retribuito nella misura concordata tra le parti (anche in un secondo momento) ed in mancanza secondo quanto deciso dal giudice (per gli amministratori, infatti, si rammenta che non esistono tariffari professionali legalmente riconosciuti). Solamente se il condominio, nella deliberazione di nomina, s’orienta per la gratuità dell’incarico e l’accettante non vi si oppone si potrà concludere che l’amministratore dovrà prestare la propria opera gratuitamente.
Chiarito quanto appresso è utile domandarsi secondo quali criteri deve essere ripartita questa spesa tra i condomini. Al riguardo va detto che in assenza di un accordo tra tutti i condomini che disponga diversamente (es. ripartizione della spesa per il compenso dell’amministratore in parti uguali) tale onere dovrà essere suddiviso tra tutti i comproprietari sulla base del criterio generale di ripartizione delle spese, ossia quello dei millesimi di proprietà (art. 1123, primo comma, c.c.).
Fonte: Avv. Alessandro Gallucci su Condominioweb 

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