La sentenza di I grado, causa Gastaldi vs. Pequod

Da Anellidifum0

Non avendo visto un centesimo del venduto del mio romanzo, nel 2005 sono costretto a portare la casa editrice Pequod srl in Tribunale. Il venduto di 6000 copie che mi era stato comunicato dalla Pequod srl per messaggino non riesce a essere da noi provato in Tribunale, riusciamo a dimostrare la vendita di 3066 copie. Loro non negano il mancato pagamento, non contestano la valiidità del contratto da loro scritto, ma per contro chiedono 10.000 euro di danni morali perché io avrei diffamato la Pequod sul mio blog Anellidifumo. Segue la parte più gustosa della sentenza di I grado, che stabilisce spero anche un interessante precedente per i prossimi casi di contro-querela per diffamazione tramite uso di un blog. Potete limitarvi a leggere il grassetto o il sottolineato, se non avete tempo. La Pequod ha facoltà di ricorrere in Appello, naturalmente. Ci provi.

[...] Lo scrittore Sciltian Gastaldi citava davanti al Tribunale di Ancona la Pequod srl con cui aveva concluso un contratto di edizione riguardante il libro “Angeli da un’ala soltanto”, prezzo di copertina 16 euro, per sentir dichiarare l’inadempienza contrattuale della convenuta (la Pequod, ndS), pronunciare la risoluzione del contratto, condannare l’editore a produrre in giudizio il preciso rendiconto degli esemplari venduti sino al 31 ottobre degli anni 2004, 2005 e 2006, condannare la Pequod a pagare tutto quanto dovuto in forza di royalties e condannarla al risarcimento del danno. [...] La convenuta (la Pequod, ndS) si costituiva affermando di aver rendicontato, ma i risultati erano stati pubblicamente messi in discussione dal blog dello scrittore che aveva anche diffamato la casa editrice, cosa per cui la stessa in via riconvenzionale chiedeva i danni (ammontanti a euro 10.000, ndS).

Veniva condotta istruttoria con interrogatorio, prova per testi ammessa, e produzioni documentali, ed all’esito, precisate le conclusioni e concessi i termini di legge per gli scritti riepilogativi, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Gli importi per il 2004 e per il 2005 non sono stati corrisposti, come ammesso dal legale rappresentante della casa editrice convenuta, vuoi per mancanza di fondi, vuoi per la contestazione relativa alla diffamazione posta in essere dal Gastaldi sul proprio sito internet. Affermava che i dati depositati riguardavano tutte le librerie ove il libro era venduto, raggruppate per macro aree. In base alla documentazione presentata, son state vendute 3066 copie del libro, per royalties dovute all’attore per euro 3000. Questa somma è dovuta all’attore; per provare delle vendite superiori in contrasto con quanto affermato da Pequod, che afferma di aver dato tutti i propri dati contabili raggruppati per macroaree (…) avrebbe la difesa di parte attrice dovuto organizzare prove, magari in merito alle librerie citate nel blog tenuto dall’attore. Questo non è stato fatto e le prove residue giustamente non sono state ammesse in quanto giudicate superflue. (…) Pertanto questa somma pacificamente non corrisposta al Gastaldi gli dovrà essere riconosciuta.

La Pequod inoltre è stata inadempiente al contratto sottoscritto di edizione, non avendo corrisposto quanto dovuto all’attore; il contratto di edizione va pertanto risolto. Quanto alla riconvenzionale, relativa alle diffamazioni effettuate da Gastaldi tramite il proprio blog, la domanda non può essere accolta. Ed infatti, l’autore si è limitato insistentemente ad affermare che i diritti d’autore non gli erano stati corrisposti, cosa del resto vera. Non può dirsi diffamatorio l’intento di denunciare e far sapere ai propri lettori e simpatizzanti che i diritti d’autore a lui dovuti e di cui lui vive non gli sono stati pagati malgrado l’accordo contrario preso. Che un autore che della vendita dei suoi libri non ha visto un centesimo ed afferma nel blog di non aver visto un centesimo non può essere considerato diffamatorio, in quanto l’arte allo scrittore oltre che per comunicare indubbiamente serve anche a pagare i conti di casa; e non è una notizia che lascia insensibili gli ammiratori di quello scrittore il fatto che a lui non sia pagato quanto dovuto, ovverosia che la percentuale dei sedici euro spesi per il libro che il lettore sa che deve andare allo scrittore in realtà non gli è corrisposta. La notizia è di interesse generale, per i lettori, che quando comprano un libro vogliono indubbiamente che lo scrittore abbia la giusta percentuale che gli spetti. Per quanto infine riguarda gli ulteriori danni (…) non potendo soddisfare nel frattempo tutti coloro che vogliono acquistare il libro, che a quanto pare ha avuto accoglienza molto favorevole, questi possono essere in via equitativa, commisurata al tempo in cui la casa editrice è rimasta inadempiente, in euro 5.000 oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

Nella valutazione deve tenersi presente la indubbia perdita di chance, che il romanzo avrebbe avuto laddove fosse stato affidato a un editore più affidabile, tra l’altro prestandosi anche a una riduzione cinematografica, trattando di svariati temi di interesse attuale con leggerezza e profondità poetica. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Per questi motivi

accoglie la domanda di parte attrice, dichiara risolto il contratto e condanna Pequod Edizioni srl a pagare a Gastaldi Sciltian la somma complessiva di euro 8.100,00 oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Rigetta la domanda riconvenzionale. Condanna la convenuta (la Pequod, ndS) alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza dell’attore che liquida in complessivi euro 2.700,00 di cui euro 1.800,00 per gli onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge.

Ancona, 31 luglio 2010.

Il Giudice estensore

Il Cancelliere

Tribunale di Ancona, depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010.


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