La societa’ nell’impero romano

Creato il 22 aprile 2014 da Gio74

Gli assoggettati alla legge romana.

  • Servi, gli schiavi. Senza diritti, garanzie e personalità. Nel II secolo avevano un tenore di vita pari agli ingenui e si condannò come omicidio l’esecuzione capitale di schiavi su ordine del solo padrone. Il senso pratico dei padroni romani li stava preservando dalla crudeltà gratuita, ricompensati dagli sforzi con premi e salari, i cui versamenti formavano il peculio, il riscatto dalla servitù. Al principio dell’Impero una legge (lex Petronia) aveva proibito al padrone di destinare il proprio schiavo alle belve, senza l’autorità di un giudizio. Nell’anno 83 si proibì la castrazione degli schiavi, s’ impedì al padrone si venderlo al leno (come lanista), al prosseneta oppure all’impresario dei combattimenti dei gladiatori. Essi erano spesso specialisti e non erano considerati da meno degli uomini liberi. Spesso venivano liberati (libertus), l’emancipazione era pronunciata sia davanti al pretore sia mediante l’iscrizione, dopo 5 anni, sui registri dei censori. Ma non acquistavano subito l’accesso agli uffici e magistrature. La sua discendenza poteva, alla terza generazione, esercitare i diritti politici e non si distingueva più dagli ingenui. Con il tempo il formalismo delle liberazioni si attenuò, bastava una dichiarazione verbale, con testimoni, oppure una lettera vergata dal padrone. In ogni caso lo schiavo restava legato al suo antico padrone da prestazioni di servizi, oppure pecuniarie e amicizia.

  • Ingenui: nati liberi cittadini di Roma o di altro luogo, separati dalla folla degli schiavi.

I cittadini Romani che la legge protegge:

  • Humiliores: la plebe, lo strato più basso della società. Alla prima contravvenzione, passibile di verghe, inviata nelle miniere, in pasto alle belve del circo, oppure alla crocifissione (nei primi secoli).

  • Honestiores: i borghesi del tempo, in possesso di almeno 5,000 sesterzi. Sono onorabili e in caso di colpa grave si assicuravano pene meno gravi e infamanti. Di solito passibili di bando, confino e confisca. Questo ceto si suddivideva in molte categorie, la più bassa e numerosa non poteva aspirare a servire lo stato.

  • Gli ordo: come l’ordine equestre. I cui membri possedevano come minimo 400,000 sesterzi e ricevano dall’imperatore il comando delle truppe ausiliarie, alcun funzioni civili (la procura del demanio, del fisco, il governo di alcune province secondarie), diversi uffici del gabinetto imperiale, le prefetture, dopo Augusto, eccetto quella dell’Urbe.

  • Ordine senatoriale, in possesso di un milione di sesterzi, diventavano, se l’imperatore lo voleva, capi delle legioni, legati, proconsoli delle province più importanti, amministratori dei principali servizi della città e titolari delle più alte cariche religiose.



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