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La tutela dei contenuti editoriali online e la libertà d’informazione: gli spunti proposti dall’AGCM

Da Cristinaromano
Lo scorso 24 maggio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha formulato alcune osservazioni in merito alla tutela dei contenuti editoriali su internet. L’Autorità, nel considerare l’importanza del web quale volano per l’economia e per il miglioramento della competitività, ha rilevato la necessità di interventi mirati nel settore dell’editoria; ciò al fine di evitare l’insorgere di meccanismi che possano condurre ad una non adeguata strutturazione dell’offerta nonché ad una alterazione dei meccanismi competitivi tra i soggetti operanti nel mercato di riferimento.
Diventa dunque fondamentale riflettere su questi rischi e sulla conseguente necessità di adoperarsi, sia in sede nazionale che europea, per individuare soluzioni che possano consentire lo sviluppo del settore in un sistema equilibrato in cui trovino un adeguato bilanciamento tutti gli interessi coinvolti, ossia: (i) l’interesse degli editori a monetizzare il valore della propria attività online; (ii) l’interesse degli aggregatori di notizie a non veder eccessivamente costretta la propria attività in limiti non sopportabili, specialmente in caso di operatori di piccole dimensioni e con minori risorse; (iii) l’interesse degli utenti a veder tutelato il proprio diritto all’informazione; (iv) l’interesse pubblico allo sviluppo di una economia digitale, rispettosa delle norme in tema di diritto d’autore e concorrenza, da contemperarsi con i principi fondamentali connessi alla libertà di iniziativa economica.
È evidente che il contemperamento di tali interessi risulta essere nei fatti assai complesso, proprio perché ben spesso gli stessi tendono a porsi in assoluta contrapposizione; ciò cui si aggiunge tra l’altro il rischio che i player di maggior rilievo e struttura (nello specifico gli editori tradizionali che operino anche sul web) possano risultare maggiormente favoriti rispetto alle figure di nuova emersione. Ciò pertanto impone la necessità di una grande cautela nell’affrontare la questione in esame.
Nell’osservare ciò che è avvenuto negli altri Paesi Europei, di fatto ci si rende conto di come sia impossibile ravvisare una soluzione univoca che possa essere oggetto di condivisione generale, ma un breve richiamo ad alcune esperienze significative può apparire interessante.
Ad esempio, in Francia è stato sottoscritto un accordo fra Google e gli editori, che permetterà a questi ultimi di beneficiare di un fondo di 60 milioni di euro stanziati da Google, al fine di sostenere la transizione digitale della stampa e i relativi investimenti ed innovazioni. Il perimetro dell’accordo concerne la stampa c.d. “d’informazione politica e generale”, che raggruppa la stampa quotidiana nazionale e regionale e la stampa periodica. Il fondo sarà dotato di una governance aperta con un Consiglio di Amministrazione, composto da membri indipendenti, e funzionerà attraverso il finanziamento di progetti ritenuti meritevoli, unitamente al partenariato tecnico ed alla collaborazione di Google per lo sviluppo dei progetti finanziati. Tuttavia, secondo l’opinione dell’Agcm, tale soluzione non apparirebbe pienamente compatibile con i principi concorrenziali e non si presterebbe ad essere utilizzata in termini sistemici e strutturati; di più soluzioni di questo tipo sembrerebbero configurarsi come forme generiche di compensazione, piuttosto che come misure volte ad assicurare lo sviluppo nel tempo di nuove modalità di sfruttamento delle risorse offerte dalla rete.
Una via preferibile, secondo l’Agcm, potrebbe piuttosto essere quella prescelta dall’ordinamento tedesco, che ha optato per l’introduzione di un diritto connesso al diritto d’autore a favore degli editori di stampa sull’utilizzo in internet dei propri contenuti per fini commerciali, facendo salva la pubblicazione di singole parole o di sintesi limitate dei testi.
In linea generale, l’Autorità auspica soluzioni intese alla ridefinizione della disciplina del diritto d’autore che, consentendo la partecipazione dei soggetti impegnati nella produzione e diffusione di contenuti informativi ai benefici derivanti dalla diffusione di tali prodotti sulla rete, determinino un evidente vantaggio sotto il profilo dell’efficienza allocativa statica e dinamica dei mercati afferenti al settore.

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