A partire dall’entrata in vigore del decreto legge 145 ossia dal 24 dicembre 2013 tutti i periodi di lavoro in nero sia che siano iniziati prima di tale data sia a partire da tale data (ossia in essere a tale data) saranno soggetti alle seguenti due sanzioni:
- Sanzione minima di 1.950 euro – Sanzione Massima 15.600 euro
- A queste sanzioni si aggiungerà una sanzione addizionale pari a 195 euro per ogni giorno di lavoro in nero constatato che non sono per niente poche.
In linea d massima quindi si assiste ad un incremento del 30% rispetto al pre-vigente sistema sanzionatorio.
Mini maxi-sanzione per i furbetti
Talvolta si assiste anche alla comunicazione al centro di impiego INPS poco prima di accertamenti ispettivi, ma in questo caso qualora si accerti che preesisteva il periodo di lavoro, anche se in nero, allora sarà applicata una sanzione così composta:
- Sanzione minima di 1.300 ad un massimo di 10.400 euro;
- Sanzione 39 euro per ogni giorno di occupazione in nero.
Inoltre il datore di lavoro al momento del verbale unico sarà applicata direttamente la sanzione in misura ridotta, pari a:
- 3.900 euro + 65 euro per ogni giorno di lavoro in nero;
- 2.600 euro + 13 euro di lavoro in nero nel caso di mini maxi sanzione.
Quando non si applicano le sanzioni: i casi di esenzione delle sanzioni per lavoro in nero
Le nuove sanzioni non si applicheranno a tutti quei contratti ch, seppur non comunicabili di default al centro di impiego INPS, per loro natura come i co.co.pro. siano disconosciuti in sede di verifica ispettiva semprechè il datore di lavoro abbia versato correttamente i contributi. Diciamo che anche in questo caso di ammorbidisce il legislatore che va più al sodo e vede prima di tutto se i contributi sono stati versati piuttosto che la forma contrattuale.
Nel caso invece dei lavoratori accessori e dei collaboratori/coadiuvanti familiari non accidentali si dovrà invece comunque effettuare la comunicazione rispettivamente all’Inps o all’Inail, altrimenti si rischierà la maxi-sanzione, cosa che non scatta invece per le prestazioni occasionali o di lavoro autonomo inferiore ai 5 mila euro annui.
Per le colf, badanti o lavoratori domestici non si applicherà la maxi sanzione.
Con una mano toglie con l’altra dà
Tuttavia il Legislatore ha previsto anche che per le violaizoni connesse prima dell’entrata in vigore del decreto legge, ossia prima del 23 dicembre 2013, saranno comunque soggette alla procedura di diffida con applicazioni delle sanzioni minori viste sopra. sempre che siano cessati o comunicati al centro di impiego INPS prima del 21 febbraio 2014.
Le altre novità del Decreto Legge 145
Oltre all’inasprimento delle sanzioni amministrative per i lavoratori in nero sono state anche introdotte le nuove sanzioni in materia di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali oltrechè le maggiorazioni per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale che ricordiamo sempre i datori di lavoro rischiano qualora si mettano ad assumere lavoratori in nero.
Per quello che concerne le sanzioni sull’orario di lavoro, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi, il riposo settimanale come media in un intervallo di tempo non superiore a 14 giorni e che il riposo giornaliero deve essere fruito ogni 24 ore.
Riferimenti normativi
Legge n. 73 del 2002 e Legge 183 del 2010, art. 70, Decreto Legislativo n. 276 del 2003