Magazine Economia

Lavoro con partita IVA: le Finte Partite IVA che nascondo lavori dipendenti!

Da Raffa269

Lavoro con partita IVA: le Finte Partite IVA che nascondo lavori dipendenti!Avete mai sentito parlare di "finte partite IVA?"
Molti datori di lavoro obbligano per così dire ad aprire la partita IVA per non assumere con contratto di lavoro subordinato... ma già con la riforma Fornero questo è diventato più difficile, quindi meno diffuso, e molti lavoratori potranno richiedere la trasformazione in lavoro subordinato ossia di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato. Diamo qualche chiarimento per capire quando ci sono gli estremi e come fare per chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da partita IVA a lavoro dipendente.

Occhio ai tre nuovi requisititi

Per aversi contratti di lavoro dipendente e subordinato dovranno aversi almeno due dei seguenti requisiti di seguito sintetizzate:

  1. che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi e che deve essere almeno pari a 241 giorni anche non continuativi
  2. che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui fatturati (anche se non incassati) e complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi e derivante dalle sole prestazioni di lavoro autonomo e non anche da quelle di lavoro dipendente
  3. che il collaboratore disponga di una postazione fissa anche non ad uso esclusivo di lavoro presso una delle sedi del committente.

La difesa del datore di lavoro

La norma parla di presunzione relativa per cui è data la facoltà al datore di lavoro fornire la prova contraria anche se nella pratica ci sono talmente tanti che se ne approfittano che io non l'avrei concessa.

Quando la presunzione di subordinazione non scatta

Se pensavate però che si inaugurasse un nuovo mondo vi sbagliate perché esistono una serie di condizioni esimenti che non fanno scattare la presunzione di lavoro subordinato prima tra tutte la richiesta per lo svolgimento dell'attività di:

  • competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi
  • comptenze derivanti da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività
  • svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233
  • per cui sia richiesta l'iscrizione ad albi professionali (esempio dottorci commercialisti, avvocati, medici, architetti, psicologi, ingegneri e tanti altri che potete consultare nell'elenco degli albi professionali e delle casse di previdenza), oppu registri o elenchi speciali.

Forse non lo sapevate ma esiste un elenco di tutti gli ordini professionali, registri, elenchi speciali che connotano ed indicano una serie di caratteristiche per l'accesso e lo svolgimento di determinate attività. Tale elenco è identificato dal D.M_20_dicembre_2012 e si compone delle seguenti attività di cui molte sicuramente le conoscerete bene e altre meno.

  • notai;
  • ingegneri;
  • chimici;
  • avvocati;
  • architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
  • attuari;
  • medici chirurghi ed odontoiatri;
  • veterinari;
  • farmacisti;
  • giornalisti;
  • geologi;
  • biologi;
  • agronomi e forestali;
  • consulenti del lavoro;
  • psicologi;
  • assistenti sociali;
  • tecnologi alimentari;
  • consulenti in proprietà industriale;
  • commercialisti ed esperti contabili;
  • periti industriali;
  • geometri;
  • ostetriche;
  • infermieri e vigilanti dell'infanzia;
  • radiologi;
  • agrotecnici;
  • guide alpine;
  • periti agrari;
  • spedizionieri doganali;

La trasformazione in rapporto di lavoro subordinato

Le strade ritengo siano due anche se la preferibile a mio modestissimo avviso ritengo sia quello di solo una. In primis potrete contattare l'Ispettorato del Lavoro e presentare un'istanza in cui indicherete quelle che a vostro avviso sono le violazioni e qualora l'ispettore del lavoro le constati, non solo in base a questi nuovi parameteri ma anche a quelli precedentemente esistenti pre riforma Fornero, ordinerà al datore del lavoro la conversione ed il lavoratore potrà da subito comprotarsi come tale dino alla firma del nuovo contratto. Altrimenti potete contattare un Avvocato del Lavoro ed esporgli la questione e contattare il datore del lavoro per discutere insieme al soluzione per soddisfare entrambi. Inutile dire che in questa seconda ipotesi poi l'ambiente di lavoro potrebbe diventare difficile per cui valutate bene quali sono le vostre prospettive al di là dei vostri principi e ragioni.

Il settore edile più a rischio di conversione

Il settore più a rischio è senza dubbio quello edile che il Ministero del lavoro ha affrontato apposta con apposita circolare (la numero 16 del 2012) sostenendo che la caratteristica della disponibilità di attrezzatura minuta o specifiche fornite dal datore di lavoro o dal committente non rileva come indice in questo caso. Caratteristiche particolari inoltre assumono le attività svolte da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane relativamente ad attività di manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.

Qualora non voleste aprire la partita iva perchè i costi talvolta possono per voi non essere supportabili allora vi segnalo l'articolo dedicato alla prestazione occasionale semprechè il vostro apporto di lavoro non sia continuativo od abituale.

Vi segnalo inoltre, qualora vi foste abbandonati all'idea di aprirla o non aveste la forza contrattuale sufficienti ad opporvi, l'articolo dedicato proprio all' apertura della partita iva e i costi.


Ti è piaciuto l'articolo? Per continuare a dare informazioni in modo gratuito, condividi questo articolo tramite i pulsanti qui sopra!


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :